Art. 15. Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi Il Ministero della Salute assicura i medici comunque operanti nei propri ambulatori secondo quanto disposto dall'art. 52 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020, nonche' per l'attivita' di cui al punto d) dell'art. 9 e r) ed s) dell'art. 26 del presente Accordo. La polizza e' portata a conoscenza delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, su eventuale richiesta delle stesse.