(Allegato A-art. 16)
                              Art. 16. 
           Rapporti con i sindacati firmatari dell'intesa 
 
    1. Il Ministero della Salute, ufficio  USMAF-SASN  competente,  a
richiesta scritta  dei  sindacati  firmatari  del  presente  Accordo,
riconosce al medico che ricopre incarichi  sindacali  brevi  permessi
retribuiti, da concedersi di volta in volta, valutate le esigenze  di
servizio. 
    2. I permessi di cui al comma precedente  sono  considerati  come
attivita' di servizio ed hanno piena validita' per tutti gli  aspetti
sia normativi che economici previsti dal regolamento.