Art. 9. Doveri e compiti dello specialista 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 24 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020, lo specialista, per la parte di competenza, assicura i seguenti compiti e funzioni: a) collaborare, con il medico di medicina generale, ambulatoriale o fiduciario, alla formulazione del giudizio medico-legale circa l'idoneita' al lavoro; b) svolgere attivita' di collaborazione e propositiva ad interventi di carattere epidemiologico e di prevenzione; attenersi alle disposizioni che l'ufficio USMAF-SASN o la DGPRE emanano per il buon funzionamento dei presidi e per il perseguimento dei fini istituzionali; c) prescrivere le indagini specialistiche e le terapie di competenza, le specialita' farmaceutiche ed i prodotti galenici utilizzando il ricettario in dotazione e/o la ricetta elettronica, inclusa la ricetta dematerializzata, nel rispetto delle normative vigenti in materia e delle disposizioni ministeriali in merito alle modalita' di prescrizione; d) recarsi in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada, per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano; e) comunicare tempestivamente all'USMAF-SASN competente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno su incarichi, attivita' e situazioni in atto, anche se non influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente Accordo. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo e solo per la prima volta, il medico specialista e' tenuto a comunicare ogni altro eventuale rapporto lavorativo e situazione in atto anche se non influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente Accordo, al fine di consentire al Ministero l'aggiornamento dei fascicoli personali e la costituzione di una banca dati aggiornata all'attualita'. L'USMAF-SASN trasmettera' tempestivamente all'Ufficio 10 le comunicazioni ricevute dal medico; f) effettuare le visite specialistiche, con rilascio finale dei relativi referti, richieste dal medico AME ai sensi del regolamento Air Crew (regolamento UE n. 1178/2011, come emendato dal Regolamento UE n. 290/2012); g) collaborare con il medico responsabile del presidio ambulatoriale; h) annotare i dati diagnostici e terapeutici nell'ambito del Nuovo sistema informativo assistenza sanitaria ai naviganti (NSIASN); i) partecipare a corsi di formazione informatica, anche a distanza, per l'espletamento dei compiti di cui al punto h); j) svolgere su richiesta del direttore dell'ufficio USMAF-SASN competente le funzioni di medico responsabile del poliambulatorio. In tale qualita' dipende funzionalmente dal direttore dell'ufficio USMAF-SASN; k) svolgere su richiesta del direttore dell'ufficio USMAF-SASN competente funzioni di coordinamento tecnico-sanitario dei responsabili dei poliambulatori. In tale qualita' dipende funzionalmente dal direttore dell'ufficio USMAF-SASN.