(Allegato A-art. 9)
                               Art. 9. 
                 Doveri e compiti dello specialista 
 
    1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  24  dell'Accordo
Collettivo Nazionale 31 marzo 2020, lo specialista, per la  parte  di
competenza, assicura i seguenti compiti e funzioni: 
      a)  collaborare,  con   il   medico   di   medicina   generale,
ambulatoriale  o   fiduciario,   alla   formulazione   del   giudizio
medico-legale circa l'idoneita' al lavoro; 
      b)  svolgere  attivita'  di  collaborazione  e  propositiva  ad
interventi di carattere epidemiologico e  di  prevenzione;  attenersi
alle disposizioni che l'ufficio USMAF-SASN o la DGPRE emanano per  il
buon funzionamento dei  presidi  e  per  il  perseguimento  dei  fini
istituzionali; 
      c) prescrivere le  indagini  specialistiche  e  le  terapie  di
competenza, le  specialita'  farmaceutiche  ed  i  prodotti  galenici
utilizzando il ricettario in dotazione e/o  la  ricetta  elettronica,
inclusa la ricetta dematerializzata,  nel  rispetto  delle  normative
vigenti in materia e delle disposizioni ministeriali in  merito  alle
modalita' di prescrizione; 
      d) recarsi in aeroporto o a bordo di navi  in  navigazione,  in
porto o in  rada,  per  visitare  ed  eventualmente  accompagnare  in
ospedale  assistiti  ammalati  nei  casi   in   cui   le   condizioni
fisiopatologiche degli stessi lo richiedano; 
      e)  comunicare  tempestivamente  all'USMAF-SASN  competente  le
eventuali variazioni che dovessero intervenire  in  corso  d'anno  su
incarichi, attivita' e situazioni in atto, anche se non influenti  ai
fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti
dal presente Accordo. Entro 30  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente Accordo e solo per la prima volta, il medico specialista  e'
tenuto a  comunicare  ogni  altro  eventuale  rapporto  lavorativo  e
situazione in atto anche se non influenti ai  fini  dell'applicazione
degli istituti normativi ed economici previsti dal presente  Accordo,
al fine di consentire  al  Ministero  l'aggiornamento  dei  fascicoli
personali  e  la  costituzione   di   una   banca   dati   aggiornata
all'attualita'. L'USMAF-SASN trasmettera' tempestivamente all'Ufficio
10 le comunicazioni ricevute dal medico; 
      f) effettuare le visite specialistiche, con rilascio finale dei
relativi referti, richieste dal medico AME ai sensi  del  regolamento
Air Crew (regolamento UE n. 1178/2011, come emendato dal  Regolamento
UE n. 290/2012); 
      g)  collaborare  con  il  medico  responsabile   del   presidio
ambulatoriale; 
      h) annotare i dati diagnostici e  terapeutici  nell'ambito  del
Nuovo sistema informativo assistenza sanitaria ai naviganti (NSIASN); 
      i) partecipare a  corsi  di  formazione  informatica,  anche  a
distanza, per l'espletamento dei compiti di cui al punto h); 
      j) svolgere su richiesta del direttore dell'ufficio  USMAF-SASN
competente le funzioni di medico responsabile del poliambulatorio. In
tale  qualita'  dipende  funzionalmente  dal  direttore  dell'ufficio
USMAF-SASN; 
      k) svolgere su richiesta del direttore dell'ufficio  USMAF-SASN
competente   funzioni   di   coordinamento   tecnico-sanitario    dei
responsabili   dei   poliambulatori.   In   tale   qualita'   dipende
funzionalmente dal direttore dell'ufficio USMAF-SASN.