CONVENZIONE SUL CONTROLLO E LA MARCATURA DEGLI OGGETTI IN METALLI PREZIOSI Firmata a Vienna il 15 novembre 1972 Entrata in vigore il 27 giugno 1975 Modificata il - 18 maggio 1988 (con entrata in vigore il 16 agosto 1993) - 9 gennaio 2001* (con entrata in vigore il 27 febbraio 2010) * basata sul PMC/W 9/99 (Rev.3) +--------------------------------------------+ |© Convenzione sulla marcatura di garanzia | |Febbraio 2010 | |Riproduzione vietata per scopi commerciali. | |La riproduzione per uso interno e' | |consentita, purche' sia citata la fonte. | +--------------------------------------------+ Testo unico in inglese e francese Redattore: Segretariato Convenzione sulla marcatura di garanzia e-mail: info@hallmarkingconvention.org sito web: http://www.hallmarkingconvention.org PREAMBOLO La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia, la Repubblica Portoghese il Regno di Svezia, la Confederazione Svizzera ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (1) ; Desiderando facilitare il commercio internazionale di oggetti in metalli preziosi, garantendo, nel contempo, la tutela del consumatore richiesta dalla particolare natura di questi prodotti; Ritenendo che l'armonizzazione a livello internazionale delle norme, dei regolamenti tecnici e delle linee guida in materia di metodi e procedure per il controllo e la marcatara degli oggetti in metalli preziosi sia un importante contributo alla libera circolazione di tali prodotti; Considerando che detta armonizzazione debba essere integrata con il mutuo riconoscimento del controllo e della marcatura e desiderando, pertanto, promuovere e garantire la cooperazione tra i loro uffici del saggio e le autorita' competenti; Tenuto conto che non e' richiesta la marcatura di garanzia obbligatoria dagli Stati contraenti la Convenzione e che la marcatura degli oggetti in metalli preziosi con i marchi della Convenzione e' volontaria; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1. Gli oggetti controllati e marchiati in da un ufficio del saggio autorizzato, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, non devono essere sottoposti a ulteriori controlli o marchiature obbligatori nello Stato contraente importatore. Cio' non impedisce allo Stato contraente importatore di effettuare prove di controllo ai sensi dell'articolo 6. 2. La presente Convenzione non puo' in alcun modo imporre ad uno Stato contraente di consentire l'importazione o la vendita di oggetti in metalli preziosi che non siano previsti nella propria legislazione nazionale o non siano conformi ai suoi gradi di purezza nazionale. (1) I seguenti Stati hanno aderito alla Convenzione (tra parentesi la data di entrata in vigore): Irlanda (08.l1.1983), Danimarca (17.01.1988) Repubblica Ceca (02.11.1994), Paesi Bassi (16.07.1999), Lettonia (29.07.2004), Lituania (04.08.2004), Israele (01.06.2005), Polonia (22.11.2005), Ungheria (01.03.2006), Cipro (17.01.2007), Slovacchia (06.05.2007) e Slovenia (05.03.2009).