(Convenzione-art. 1)
                      CONVENZIONE SUL CONTROLLO 
                    E LA MARCATURA DEGLI OGGETTI 
                         IN METALLI PREZIOSI 
 
                Firmata a Vienna il 15 novembre 1972 
 
                 Entrata in vigore il 27 giugno 1975 
 
                            Modificata il 
 
    - 18 maggio 1988 (con entrata in vigore il 16 agosto 1993) 
    - 9 gennaio 2001* (con entrata in vigore il 27 febbraio 2010) 
* basata sul PMC/W 9/99 (Rev.3) 
    

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          |© Convenzione sulla marcatura di garanzia   |
          |Febbraio 2010                               |
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                  Testo unico in inglese e francese 
 
    Redattore: Segretariato Convenzione sulla marcatura di garanzia 
    e-mail: info@hallmarkingconvention.org 
    sito web: http://www.hallmarkingconvention.org 
 
                              PREAMBOLO 
 
    La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno  di
Norvegia,  la  Repubblica  Portoghese  il   Regno   di   Svezia,   la
Confederazione Svizzera ed il Regno Unito di Gran Bretagna e  Irlanda
del Nord (1) ; 
    Desiderando facilitare il commercio internazionale di oggetti  in
metalli preziosi, garantendo, nel contempo, la tutela del consumatore
richiesta dalla particolare natura di questi prodotti; 
    Ritenendo che l'armonizzazione  a  livello  internazionale  delle
norme, dei regolamenti tecnici e delle  linee  guida  in  materia  di
metodi e procedure per il controllo e la marcatara degli  oggetti  in
metalli  preziosi  sia   un   importante   contributo   alla   libera
circolazione di tali prodotti; 
    Considerando che detta armonizzazione debba essere integrata  con
il  mutuo  riconoscimento  del  controllo   e   della   marcatura   e
desiderando, pertanto, promuovere e garantire la cooperazione  tra  i
loro uffici del saggio e le autorita' competenti; 
    Tenuto conto che  non  e'  richiesta  la  marcatura  di  garanzia
obbligatoria dagli Stati contraenti la Convenzione e che la marcatura
degli oggetti in metalli preziosi con i marchi della  Convenzione  e'
volontaria; 
    Hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
    1. Gli oggetti controllati e  marchiati  in  da  un  ufficio  del
saggio autorizzato, in conformita' alle disposizioni  della  presente
Convenzione, non devono essere sottoposti  a  ulteriori  controlli  o
marchiature obbligatori nello Stato contraente importatore. Cio'  non
impedisce allo Stato contraente importatore di  effettuare  prove  di
controllo ai sensi dell'articolo 6. 
    2. La presente Convenzione non puo' in alcun modo imporre ad  uno
Stato contraente di consentire l'importazione o la vendita di oggetti
in metalli preziosi che non siano previsti nella propria legislazione
nazionale o non siano conformi ai suoi gradi di purezza nazionale. 
 

(1) I seguenti Stati hanno aderito alla Convenzione (tra parentesi la
    data di  entrata  in  vigore):  Irlanda  (08.l1.1983),  Danimarca
    (17.01.1988)   Repubblica   Ceca   (02.11.1994),   Paesi    Bassi
    (16.07.1999),  Lettonia  (29.07.2004),   Lituania   (04.08.2004),
    Israele    (01.06.2005),    Polonia    (22.11.2005),     Ungheria
    (01.03.2006),  Cipro  (17.01.2007),  Slovacchia  (06.05.2007)   e
    Slovenia (05.03.2009).