(Convenzione-art. 3)
                             Articolo 3 
 
    1. Per  beneficiare  di  quanto  previsto  dall'articolo  1,  gli
oggetti in metalli preziosi devono: 
      (a) essere presentati ad  un  ufficio  del  saggio  autorizzato
nominato ai sensi dell'articolo 5; 
      (b) soddisfare i requisiti tecnici della  presente  Convenzione
indicati nell'Allegato I; 
      (c)  essere  verificati  in  conformita'  alle  regole  e  alle
procedure indicate nell'Allegato II; 
      (d) essere marchiati con i marchi come stabilito  nell'Allegato
II. 
    2. I benefici di cui all'Articolo 1 non possono essere  applicati
agli oggetti in metalli preziosi che,  dopo  essere  stati  marchiati
come stabilito nell'Allegato II, abbiano avuto detti marchi  alterati
o cancellati.