(Convenzione-art. 3)
(( Articolo 3 - Definizioni 
 
  Ai fini della presente Convenzione: 
  a con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende
designare  una  violazione  dei  diritti  umani  e   una   forma   di
discriminazione contro le  donne,  comprendente  tutti  gli  atti  di
violenza fondati sul genere che  provocano  o  sono  suscettibili  di
provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale,  psicologica
o  economica,  comprese  le  minacce  di  compiere  tali   atti,   la
coercizione o la privazione arbitraria della liberta', sia nella vita
pubblica, che nella vita privata; 
  b l'espressione "violenza domestica"  designa  tutti  gli  atti  di
violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si  verificano
all'interno della famiglia o del nucleo familiare  o  tra  attuali  o
precedenti  coniugi  o  partner,  indipendentemente  dal  fatto   che
l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza
con la vittima; 
  c con il termine "genere" ci si riferisce a  ruoli,  comportamenti,
attivita' e  attributi  socialmente  costruiti  che  una  determinata
societa' considera appropriati per donne e uomini; 
  d l'espressione  "violenza  contro  le  donne  basata  sul  genere"
designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o
che colpisce le donne in modo sproporzionato; 
  e per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli
atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b; 
  f con il termine "donne" sono da intendersi  anche  le  ragazze  di
meno di 18 anni. ))