(Accordo-art. 5)
                             Articolo 5 
 
                  Esportabilita' delle prestazioni 
 
  Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente  Accordo,  le
prestazioni erogate in base alla legislazione della Parte Contraente,
competente al pagamento, dovranno  essere  corrisposte  nella  stessa
misura  alle  persone  che  rientrano  nell'ambito  di   applicazione
dell'Articolo  3  del  presente  Accordo,  anche  se  residenti   nel
territorio dell'altra Parte. Nel caso in cui tali  persone  risiedano
nel territorio di un paese terzo, le prestazioni saranno  corrisposte
conformemente alla legislazione della Parte  Contraente  responsabile
del pagamento.