(Protocollo-art. 1)
 
             ONU - Convenzione sui diritti del fanciullo 
                       Protocollo opzionale 3 
 
 
               CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO: 
     PROTOCOLLO OPZIONALE N. 3 PROCEDURA DELLE COMUNICAZIONI (1) 
 
 
                                           Nazioni Unite A/RES/66/138 
                                                   originale: inglese 
                                                   ASSEMBLEA GENERALE 
                                            Sessantaseiesima sessione 
                                      Punto 64 dell'ordine del giorno 
 
66/138  Protocollo  opzionale  alla  Convenzione  sui   diritti   del
  fanciullo  che  stabilisce  una  procedura  di   presentazione   di
  comunicazioni. 
 
                        RISOLUZIONE ADOTTATA 
                       DALL'ASSEMBLEA GENERALE 
            [sul rapporto del terzo Comitato «A/66/457»] 
 
L'Assemblea Generale, 
  Accogliendo con  favore  l'adozione  da  parte  del  Consiglio  dei
diritti umani, con la sua risoluzione 17/18 del 17 giugno  2011,  del
Protocollo  opzionale  della  Convenzione  sui  diritti  dei   minori
relativo alla procedura delle comunicazioni: 
    1. Adotta il Protocollo opzionale della Convenzione  sui  diritti
dei minori relativo alla procedura  delle  comunicazioni  cosi'  come
figura nell'allegato alla presente risoluzione; 
    2. Raccomanda che il Protocollo opzionale sia aperto  alla  firma
in occasione di una  cerimonia  da  tenersi  nel  2012  e  chiede  al
Segretario generale e all'Alto commissario per  i  diritti  umani  di
prestare l'aiuto necessario. 
 
               89ª Riunione plenaria 19 dicembre 2011 
 
  Allegato Protocollo opzionale  alla  Convenzione  sui  diritti  del
fanciullo  che  stabilisce  una   procedura   di   presentazione   di
comunicazioni. 
Gli Stati parti del presente Protocollo, 
  Considerando che, in conformita' ai principi proclamati nella Carta
delle Nazioni Unite, il  riconoscimento  della  dignita'  inerente  a
tutti i membri della famiglia umana  e  dei  loro  diritti  uguali  e
inalienabili  costituisce  il  fondamento   della   liberta',   della
giustizia e della pace nel mondo; 
  Notando che gli Stati  parti  della  Convenzione  sui  diritti  dei
minori (di seguito denominata "la Convenzione") riconoscono i diritti
in essa enunciati a ciascun minore soggetto alla loro  giurisdizione,
senza alcuna discriminazione, indipendentemente dalla razza,  colore,
sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro tipo,  origine
nazionale,  etnica  o  sociale,  ricchezza,  disabilita',  status  di
nascita o di altro, del minore, dei suoi  genitori  o  rappresentanti
legali; 
  Riaffermando l'universalita', indivisibilita',  interdipendenza  di
tutti i diritti umani e liberta' fondamentali; 
  Riaffermando altresi' lo status del minore in  quanto  soggetto  di
diritti e in quanto essere umano dotato di dignita' e di capacita' in
evoluzione; 
  Riconoscendo che lo status particolare e di dipendenza  del  minore
puo' creargli notevoli difficolta' nell'avvalersi di rimedi  in  caso
di violazione dei suoi diritti; 
  Considerando che il presente Protocollo rafforzera' e completera' i
meccanismi  nazionali  e  regionali  che  consentono  ai  minori   di
presentare denunce per violazioni dei loro diritti; 
  Riconoscendo che l'interesse superiore del minore  dovrebbe  essere
una considerazione preminente da rispettare nell'avvalersi di  rimedi
in caso di violazione dei suoi diritti e che tali  rimedi  dovrebbero
tenere  conto  della  necessita'  di   procedure   rispettose   della
sensibilita' del minore a tutti i livelli; 
  Incoraggiando gli Stati parti a sviluppare  appropriati  meccanismi
nazionali per consentire ad  un  minore  i  cui  diritti  sono  stati
violati di accedere a rimedi effettivi a livello nazionale; 
  Richiamando l'importante ruolo che le istituzioni nazionali  per  i
diritti umani e altre istituzioni specializzate competenti incaricate
di promuovere e proteggere i diritti dei minori possono  svolgere  al
riguardo; 
  Considerando  che,  al  fine  di  rafforzare  e   completare   tali
meccanismi nazionali e di accrescere ulteriormente l'attuazione della
Convenzione e, ove pertinente, dei suoi Protocolli opzionali relativi
alla  vendita   di   minori,   la   prostituzione   minorile   e   la
pedopornografia e al coinvolgimento dei minori nei conflitti  armati,
sarebbe opportuno consentire al Comitato  sui  diritti  dell'infanzia
(di  seguito  denominato  "il  Comitato")  di  svolgere  le  funzioni
previste nel presente Protocollo; 
 
                    Hanno convenuto quanto segue: 
 
 
                             Articolo 1 
 
 
          Competenza del Comitato sui diritti dell'infanzia 
 
  1. Ogni Stato parte del presente Protocollo riconosce la competenza
del Comitato come stabilito dal presente Protocollo. 
  2. Il Comitato non esercita la sua competenza nei confronti di  uno
Stato  parte  del  presente  Protocollo  per  questioni  relative   a
violazioni di diritti enunciati in uno strumento di  cui  tale  Stato
non e' parte. 
  3. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione se  questa  riguarda
uno Stato che non e' una parte del presente Protocollo. 

(1) Traduzione © dall'inglese a cura del Ministero della Giustizia  -
    Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani - febbraio
    2012, effettuata dalle dott.sse Claudia Poti e  Nicoletta  Marini
    (funzionari     linguistici).     Originale      inglese      in:
    JittBi//d^c^^s-dds-ny.un.org/doc/UNDQaGEN/Nll/4S7/10/PDF/Nl
    146710.