ONU - Convenzione sui diritti del fanciullo Protocollo opzionale 3 CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO: PROTOCOLLO OPZIONALE N. 3 PROCEDURA DELLE COMUNICAZIONI (1) Nazioni Unite A/RES/66/138 originale: inglese ASSEMBLEA GENERALE Sessantaseiesima sessione Punto 64 dell'ordine del giorno 66/138 Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni. RISOLUZIONE ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE [sul rapporto del terzo Comitato «A/66/457»] L'Assemblea Generale, Accogliendo con favore l'adozione da parte del Consiglio dei diritti umani, con la sua risoluzione 17/18 del 17 giugno 2011, del Protocollo opzionale della Convenzione sui diritti dei minori relativo alla procedura delle comunicazioni: 1. Adotta il Protocollo opzionale della Convenzione sui diritti dei minori relativo alla procedura delle comunicazioni cosi' come figura nell'allegato alla presente risoluzione; 2. Raccomanda che il Protocollo opzionale sia aperto alla firma in occasione di una cerimonia da tenersi nel 2012 e chiede al Segretario generale e all'Alto commissario per i diritti umani di prestare l'aiuto necessario. 89ª Riunione plenaria 19 dicembre 2011 Allegato Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni. Gli Stati parti del presente Protocollo, Considerando che, in conformita' ai principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignita' inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili costituisce il fondamento della liberta', della giustizia e della pace nel mondo; Notando che gli Stati parti della Convenzione sui diritti dei minori (di seguito denominata "la Convenzione") riconoscono i diritti in essa enunciati a ciascun minore soggetto alla loro giurisdizione, senza alcuna discriminazione, indipendentemente dalla razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro tipo, origine nazionale, etnica o sociale, ricchezza, disabilita', status di nascita o di altro, del minore, dei suoi genitori o rappresentanti legali; Riaffermando l'universalita', indivisibilita', interdipendenza di tutti i diritti umani e liberta' fondamentali; Riaffermando altresi' lo status del minore in quanto soggetto di diritti e in quanto essere umano dotato di dignita' e di capacita' in evoluzione; Riconoscendo che lo status particolare e di dipendenza del minore puo' creargli notevoli difficolta' nell'avvalersi di rimedi in caso di violazione dei suoi diritti; Considerando che il presente Protocollo rafforzera' e completera' i meccanismi nazionali e regionali che consentono ai minori di presentare denunce per violazioni dei loro diritti; Riconoscendo che l'interesse superiore del minore dovrebbe essere una considerazione preminente da rispettare nell'avvalersi di rimedi in caso di violazione dei suoi diritti e che tali rimedi dovrebbero tenere conto della necessita' di procedure rispettose della sensibilita' del minore a tutti i livelli; Incoraggiando gli Stati parti a sviluppare appropriati meccanismi nazionali per consentire ad un minore i cui diritti sono stati violati di accedere a rimedi effettivi a livello nazionale; Richiamando l'importante ruolo che le istituzioni nazionali per i diritti umani e altre istituzioni specializzate competenti incaricate di promuovere e proteggere i diritti dei minori possono svolgere al riguardo; Considerando che, al fine di rafforzare e completare tali meccanismi nazionali e di accrescere ulteriormente l'attuazione della Convenzione e, ove pertinente, dei suoi Protocolli opzionali relativi alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia e al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, sarebbe opportuno consentire al Comitato sui diritti dell'infanzia (di seguito denominato "il Comitato") di svolgere le funzioni previste nel presente Protocollo; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Competenza del Comitato sui diritti dell'infanzia 1. Ogni Stato parte del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato come stabilito dal presente Protocollo. 2. Il Comitato non esercita la sua competenza nei confronti di uno Stato parte del presente Protocollo per questioni relative a violazioni di diritti enunciati in uno strumento di cui tale Stato non e' parte. 3. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione se questa riguarda uno Stato che non e' una parte del presente Protocollo. (1) Traduzione © dall'inglese a cura del Ministero della Giustizia - Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani - febbraio 2012, effettuata dalle dott.sse Claudia Poti e Nicoletta Marini (funzionari linguistici). Originale inglese in: JittBi//d^c^^s-dds-ny.un.org/doc/UNDQaGEN/Nll/4S7/10/PDF/Nl 146710.