REGOLAMENTO DI MARCHIATURA Art. 1. I marchi 1. I segni distintivi del formaggio Parmigiano Reggiano sono rappresentati dai marchi d'origine e dai marchi di selezione. 2. La marchiatura d'origine e' eseguita a cura dei singoli caseifici mediante: a) l'apposizione di una placca di caseina o sistema equivalente che identifichi in modo univoco ogni forma (di seguito placca o placche); b) l'impiego di apposite matrici (fasce marchianti) imprimenti sulla superficie dello scalzo di ogni forma la dicitura a puntini «Parmigiano-Reggiano» (cfr. Immagine n. 1 e Immagine n. 1-bis), nonche' la matricola del caseificio produttore, l'annata, il mese di produzione, e l'abbreviazione «DOP». 3. La marchiatura di selezione e' effettuata dal Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano, come riportato nei successivi articoli 4, 5, 6, 7 e 8, dopo l'effettuazione delle operazioni di controllo da parte dell'Organismo di controllo autorizzato.