(Regolamento di marchiatura-art. 1)
                     REGOLAMENTO DI MARCHIATURA 
 
                               Art. 1. 
                              I marchi 
 
    1. I segni distintivi  del  formaggio  Parmigiano  Reggiano  sono
rappresentati dai marchi d'origine e dai marchi di selezione. 
    2. La marchiatura  d'origine  e'  eseguita  a  cura  dei  singoli
caseifici mediante: 
      a) l'apposizione di una placca di caseina o sistema equivalente
che identifichi in modo univoco  ogni  forma  (di  seguito  placca  o
placche); 
      b) l'impiego di apposite matrici (fasce marchianti)  imprimenti
sulla superficie dello scalzo di ogni forma  la  dicitura  a  puntini
«Parmigiano-Reggiano» (cfr. Immagine  n.  1  e  Immagine  n.  1-bis),
nonche' la matricola del caseificio produttore, l'annata, il mese  di
produzione, e l'abbreviazione «DOP». 
    3. La marchiatura di selezione e' effettuata  dal  Consorzio  del
Formaggio Parmigiano-Reggiano, come riportato nei successivi articoli
4, 5, 6, 7 e 8, dopo l'effettuazione delle operazioni di controllo da
parte dell'Organismo di controllo autorizzato.