(Regolamento di marchiatura-art. 3)
                               Art. 3. 
                       Obblighi dei caseifici 
 
    1. I caseifici che intendono produrre Parmigiano Reggiano,  prima
dell'inizio dell'attivita', debbono inoltrare domanda  al  Consorzio,
comunicando  che  sono  inseriti  nel  sistema  di   controllo,   per
l'assegnazione del numero di  matricola  e  per  la  richiesta  delle
matrici  marchianti  e  delle  placche,  al  fine  di  effettuare  la
marchiatura di origine. 
    2. I  caseifici  sono  responsabili  della  conservazione  e  del
corretto utilizzo delle fasce marchianti e delle  placche,  che  sono
loro fornite in dotazione fiduciaria. 
    3. I  caseifici  debbono  tenere  quotidianamente  aggiornato  il
Registro  di  produzione,  vidimato  dal  Consorzio,  che   sara'   a
disposizione dell'Organismo di controllo per l'espletamento della sua
attivita', e delle competenti Autorita'. 
    4. I caseifici hanno l'obbligo  di  mantenere  il  rendiconto  di
tutta  la  produzione.  In  caso  di  non   corretta   tenuta   della
rendicontazione,  saranno  applicate  le  sanzioni   previste   dalla
normativa vigente. 
    5. I caseifici hanno l'obbligo di mettere  o  di  far  mettere  a
disposizione  del  Consorzio  il  formaggio  per  le  operazioni   di
classificazione, apposizione dei  bolli  e  annullamento  dei  marchi
previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9. In caso di inadempienza il
Consorzio dispone, nel rispetto delle norme vigenti, il ritiro  delle
matrici marchianti e delle placche e/o l'applicazione di  una  misura
sanzionatoria. 
    6. I caseifici sono tenuti a fornire  al  Consorzio  ed  ai  suoi
incaricati tutti gli elementi utili per l'applicazione  del  presente
Regolamento.