Articolo 2 - Campo di applicazione e utilizzo dei termini 1. La presente Convenzione si applica alle attivita' di prevenzione, indagine e perseguimento dei reati di cui alla Convenzione relativi a beni culturali mobili e immobili. 2. Ai fini della presente Convenzione, il termine "beni culturali" indica: a. in relazione ai beni mobili, qualsiasi oggetto, situato sulla terra o sott'acqua oppure rimosso da tale terreno o superficie subacquea, che sia, per motivi religiosi o secolari, classificato, definito o specificamente designato da qualsiasi Parte della presente Convenzione o della Convenzione dell'UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprieta' di beni culturali come di importanza per l'archeologia, la preistoria, l'etnologia, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza e che appartiene alle seguenti categorie: (a) rari collezioni e campioni zoologici, botanici, mineralogici e anatomici e oggetti di interesse paleontologico; (b) beni legati alla storia, compresa la storia della scienza e della tecnologia e della storia militare e sociale, alla vita dei leader nazionali, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti e di eventi di importanza nazionale; (c) prodotti di scavi archeologici (sia quelli che regolari che clandestini) o di scoperte archeologiche; (d) elementi di monumenti artistici o storici o siti archeologici che sono stati smembrati; (e) antichita' che hanno piu' di cento anni, come le iscrizioni, le monete e le incisioni; (f) oggetti di interesse etnologico; (g) beni di interesse artistico, quali: i) quadri, dipinti e disegni realizzati interamente a mano su qualsiasi supporto e in qualsiasi materiale (esclusi i disegni industriali e gli oggetti manufatti decorati a mano); ii) opere originali di arte statuaria e scultura in qualsiasi materiale; iii) incisioni originali, stampe e litografie; iv) assemblaggi artistici originali e montature in qualsiasi materiale; (h) manoscritti rari e incunaboli, libri antichi, documenti e pubblicazioni di particolare interesse (storico, artistico, scientifico, letterario, ecc.) singolarmente o in collezioni; (i) affrancature, marche e francobolli simili, singolarmente o in collezioni; (j) archivi, compresi gli archivi sonori, fotografici e cinematografici; (k) elementi di mobilio che hanno piu' di cento anni e antichi strumenti musicali; b. in relazione ai beni immobili, qualsiasi monumento, gruppo di edifici, siti o strutture di qualsiasi altro tipo, sia su terra che sott'acqua, che siano, per motivi religiosi o secolari, definiti o specificamente designati da qualsiasi Parte della presente Convenzione o da qualsiasi Parte della Convenzione dell'UNESCO del 1970 come di importanza per l'archeologia, la preistoria, l'etnologia, la storia, l'arte o la scienza o che siano elencati in conformita' all'articolo 1 e all'articolo 11 (paragrafi 2 o 4) della Convenzione UNESCO del 1972 sul patrimonio mondiale culturale e naturale.