(Protocollo addizionale-art. 10)
 
                            Articolo 10. 
                             Abrogazione 
 
    Ove, dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, in seguito
a denuncia il numero  delle  Parti  contraenti  divenga  inferiore  a
cinque, il presente Protocollo cessa di essere in vigore a  decorrere
dalla data  in  cui  abbia  effetto  l'ultima  di  tali  denunce.  Il
Protocollo cessa parimenti di essere in vigore a decorrere dalla data
in cui la Convenzione stessa cessa di essere in vigore.