Articolo 10. Abrogazione Ove, dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, in seguito a denuncia il numero delle Parti contraenti divenga inferiore a cinque, il presente Protocollo cessa di essere in vigore a decorrere dalla data in cui abbia effetto l'ultima di tali denunce. Il Protocollo cessa parimenti di essere in vigore a decorrere dalla data in cui la Convenzione stessa cessa di essere in vigore.