Articolo 13. Emendamenti 1. Una volta entrato in vigore, il presente Protocollo puo' essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo. 2. Qualsiasi proposta di emendamento del presente Protocollo presentata da una Parte contraente del Protocollo stesso e' sottoposta al Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) che la esaminera' e decidera' in merito. 3. Le Parti contraenti del presente Protocollo si adoperano al meglio delle loro possibilita' per raggiungere un consenso. Qualora, malgrado i loro sforzi, non si raggiunga un consenso sull'emendamento proposto, l'adozione di quest'ultimo necessitera', in ultima istanza, una maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti. La proposta di emendamento adottata sia per consenso sia dalla maggioranza di due terzi delle Parti contraenti e' sottoposta dalla segreteria della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite al segretario generale, che la comunica per accettazione a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo come pure ai Paesi firmatari. 4. Entro nove mesi a decorrere dalla data della comunicazione del segretario generale concernente la proposta di emendamento, ogni Parte contraente puo' rendere note al segretario generale eventuali obiezioni all'emendamento proposto. 5. L'emendamento proposto e' considerato accettato se, una volta scaduto il termine di nove mesi previsto al paragrafo precedente, non e' stata notificata alcuna obiezione da una delle Parti contraenti del presente Protocollo. Se viene formulata un'obiezione, l'emendamento proposto rimane senza effetto. 6. Nel caso in cui un Paese sia divenuto Parte contraente del presente Protocollo nel periodo compreso tra il momento della notificazione di una proposta di emendamento e la scadenza del termine di nove mesi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la segreteria del Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa notifica appena possibile l'emendamento proposto al nuovo Paese divenuto Parte contraente. Quest'ultimo puo' rendere note al segretario generale, prima della scadenza del termine di nove mesi, eventuali obiezioni all'emendamento proposto. 7. Il Segretario generale notifica quanto prima a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo le obiezioni formulate in applicazione dei paragrafi 4 e 6 del presente articolo e tutti gli emendamenti accettati conformemente al paragrafo 5 sopra riportato. 8. Qualsiasi emendamento che e' considerato accettato entra in vigore sei mesi dopo la data della sua notificazione alle Parti contraenti da parte del segretario generale.