(Protocollo addizionale-art. 15)
 
                            Articolo 15. 
                       Notificazioni ai Paesi 
 
    Oltre alle notificazioni previste negli  articoli  13  e  14,  Il
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite  notifica
ai Paesi previsti nel paragrafo 1 dell'articolo 7 di cui sopra,  come
pure ai Paesi divenuti Parti contraenti del  presente  Protocollo  in
virtu' dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 7: 
      a. le ratifiche e adesioni in virtu' dell'articolo 7; 
      b. le  date  di  entrata  in  vigore  del  presente  Protocollo
conformemente all'articolo 8; 
      c. le denunce in virtu' dell'articolo 9; 
      d.  l'abrogazione   del   presente   Protocollo   conformemente
all'articolo 10; 
      e. le dichiarazioni e notificazioni ricevute  conformemente  ai
paragrafi 1 e 2 dell'articolo 12.