(Protocollo addizionale-art. 16)
 
                            Articolo 16. 
                             Depositario 
 
    L'originale del  presente  Protocollo  e'  depositato  presso  Il
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni  Unite  che  ne
invia copia autenticata a ognuno dei Paesi di cui ai paragrafi 1, 3 e
4 dell'articolo 7 del presente Protocollo. 
    Fatto a Ginevra  il  venti  febbraio  duemilaeotto,  in  un  solo
esemplare, nelle lingue inglese  e  francese,  i  due  testi  facenti
ugualmente fede. 
    Firme 
    In fede di che, i sottoscritti,  debitamente  autorizzati,  hanno
firmato il presente Protocollo.