Articolo 7. Firma, ratifica, adesione 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma dei Paesi firmatari della Convenzione, o Parti contraenti della medesima, che sono Paesi membri della Commissione economica per l'Europa oppure che sono ammessi alla Commissione a titolo consultivo in conformita' del paragrafo 8 del mandato di questa Commissione. 2. Il presente Protocollo e' aperto alla firma a Ginevra dal 27 al 30 maggio 2008 compresi e, dopo questa data, nella sede delle Nazioni Unite a New York fino al 30 giugno 2009 compreso. 3. Il presente Protocollo e' sottoposto a ratifica da parte dei Paesi firmatari ed e' aperto all'adesione dei Paesi non firmatari, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che sono Parti contraenti della Convenzione. 4. I Paesi in grado di partecipare a taluni lavori della Commissione economica per l'Europa, in applicazione del paragrafo 11 del mandato di detta Commissione, e che hanno aderito alla Convenzione possono divenire Parti del presente Protocollo aderendovi dopo la sua entrata in vigore. 5. La ratifica o l'adesione ha luogo con il deposito di uno strumento presso Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 6. Ogni strumento di ratifica o di adesione, depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento al presente Protocollo adottato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 riportato qui di seguito, si applica al testo del Protocollo come modificato dall'emendamento.