(Protocollo addizionale-art. 7)
 
                             Articolo 7. 
                      Firma, ratifica, adesione 
 
    1.  Il  presente  Protocollo  e'  aperto  alla  firma  dei  Paesi
firmatari della Convenzione, o Parti contraenti della  medesima,  che
sono Paesi membri della Commissione economica per l'Europa oppure che
sono ammessi alla Commissione a titolo consultivo in conformita'  del
paragrafo 8 del mandato di questa Commissione. 
    2. Il presente Protocollo e' aperto alla firma a Ginevra  dal  27
al 30 maggio 2008 compresi e, dopo  questa  data,  nella  sede  delle
Nazioni Unite a New York fino al 30 giugno 2009 compreso. 
    3. Il presente Protocollo e' sottoposto a ratifica da  parte  dei
Paesi firmatari ed e' aperto all'adesione dei Paesi non firmatari, di
cui al paragrafo 1 del presente articolo, che sono  Parti  contraenti
della Convenzione. 
    4. I  Paesi  in  grado  di  partecipare  a  taluni  lavori  della
Commissione economica per l'Europa, in applicazione del paragrafo  11
del  mandato  di  detta  Commissione,  e  che  hanno   aderito   alla
Convenzione possono divenire Parti del presente Protocollo aderendovi
dopo la sua entrata in vigore. 
    5. La ratifica o l'adesione ha  luogo  con  il  deposito  di  uno
strumento presso Il  Segretario  generale  dell'Organizzazione  delle
Nazioni Unite. 
    6. Ogni strumento di ratifica  o  di  adesione,  depositato  dopo
l'entrata in vigore di un emendamento al presente Protocollo adottato
conformemente alle disposizioni dell'articolo  13  riportato  qui  di
seguito,  si  applica  al  testo  del  Protocollo   come   modificato
dall'emendamento.