Articolo 8. Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno dopo che cinque dei Paesi menzionati al paragrafo 3 dell'articolo 7 del presente Protocollo hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione. 2. Per ogni Paese che lo ratifichi o vi aderisca dopo che cinque Paesi hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione di detto Paese.