(Protocollo addizionale-art. 8)
 
                             Articolo 8. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente Protocollo entra in vigore il  novantesimo  giorno
dopo che cinque dei Paesi menzionati al paragrafo 3  dell'articolo  7
del presente Protocollo hanno depositato i loro strumenti di ratifica
o di adesione. 
    2. Per ogni Paese che lo ratifichi o vi aderisca dopo che  cinque
Paesi hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, il
presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno  successivo
al deposito dello strumento di ratifica o di adesione di detto Paese.