Art. 21.
   1.  Dopo l'articolo 421 del codice di procedura penale e' inserito
il seguente:
   "Art.  421-bis. - (Ordinanza per l'integrazione delle indagini). -
1.  Quando  non  provvede  a  norma del comma 4 dell'articolo 421, il
giudice,  se  le  indagini  preliminari  sono  incomplete,  indica le
ulteriori  indagini,  fissando il termine per il loro compimento e la
data  della  nuova  udienza  preliminare.  Del  provvedimento e' data
comunicazione, al procuratore generale presso la corte d'appello.
   2. Il procuratore generale presso la corte d'appello puo' disporre
con  decreto  motivato  l'avocazione  delle  indagini a seguito della
comunicazione   prevista   dal   comma   1.  Si  applica,  in  quanto
compatibile, la disposizione dell'articolo 412, comma 1."