Articolo 71 
Elezione del sindaco e del consiglio  comunale  nei  comuni  sino  ai
                           15.000 abitanti 
 
1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione  dei
consiglieri  comunali   si   effettua   con   sistema   maggioritario
contestualmente alla elezione del sindaco. 
 
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere  anche
presentato il nome e cognome del candidato alla carica di  sindaco  e
il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. 
 
3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco e'  collegata  ad  una
lista di candidati alla carica di consigliere comunale,  comprendente
un numero di candidati non superiore al  numero  dei  consiglieri  da
eleggere e non inferiore ai tre quarti. 
 
4. Nella scheda e' indicato, a fianco del contrassegno, il  candidato
alla carica di sindaco. 
 
5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica
di  sindaco,  segnando  il  relativo  contrassegno.   Puo'   altresi'
esprimere un voto di preferenza  per  un  candidato  alla  carica  di
consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla
carica di sindaco prescelto, scrivendone il  cognome  nella  apposita
riga stampata sotto il medesimo contrassegno. 
 
6. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che  ottiene
il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si  procede  ad
un turno di ballottaggio fra i due candidati che  hanno  ottenuto  il
maggior  numero  di  voti,  da  effettuarsi   la   seconda   domenica
successiva. In caso di ulteriore parita' viene eletto il piu' anziano
di eta'. 
 
7. A ciascuna lista  di  candidati  alla  carica  di  consigliere  si
intendono attribuiti tanti voti quanti sono  i  voti  conseguiti  dal
candidato alla carica di sindaco ad essa collegato. 
 
8. Alla lista collegata al candidato alla carica di  sindaco  che  ha
riportato il maggior numero di voti sono  attribuiti  due  terzi  dei
seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unita' superiore
qualora il numero dei consiglieri da assegnare  alla  lista  contenga
una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I  restanti  seggi  sono
ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si  divide
la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per  1,  2,  3,
4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare  e  quindi
si scelgono, tra i quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti,  in  numero
eguale  a  quello  dei  seggi  da  assegnare,  disponendoli  in   una
graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene  tanti  seggi  quanti
sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella  graduatoria.  A
parita' di quoziente, nelle cifre intere  e  decimali,  il  posto  e'
attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e,
a parita' di quest'ultima, per sorteggio. 
 
9. Nell'ambito di ogni  lista  i  candidati  sono  proclamati  eletti
consiglieri  comunali  secondo  l'ordine   delle   rispettive   cifre
individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata  dei  voti  di
preferenza A parita' di cifra, sono proclamati eletti i candidati che
precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a  ciascuna
lista di minoranza e' attribuito al candidato alla carica di  sindaco
della lista medesima. 
 
10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti  tutti
i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato,
purche' essa abbia riportato un numero di voti validi  non  inferiore
al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti  non  sia  stato
inferiore al  50  per  cento  degli  elettori  iscritti  nelle  liste
elettorali  del  comune.  Qualora  non  si   siano   raggiunte   tali
percentuali, la elezione e' nulla. 
 
11. In caso di decesso  di  un  candidato  alla  carica  di  sindaco,
intervenuto dopo la  presentazione  delle  candidature  e  prima  del
giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio  delle  elezioni
con le modalita' stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto  e  quinto
comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,  n.
570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del  procedimento
di presentazione di tutte le  liste  e  candidature  a  sindaco  e  a
consigliere comunale.