Art. 100 Riforma del sistema delle tasse e diritti marittimi 1. Il Governo e' autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a riformare il sistema delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nel rispetto dei seguenti criteri: a) semplificazione del sistema di tassazione in modo da ridurre il numero delle tasse anche mediante il loro accorpamento o soppressione; b) semplificazione delle procedure di riscossione; c) definizione della quota da attribuire al bilancio delle autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, anche al fine di fare fronte, senza ricorso all'utilizzazione di fondi disponibili sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali; d) individuazione di un sistema di autonomia finanziaria delle autorita' portuali, fermi restando i controlli contabili e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente per il finanziamento delle opere infrastrutturali contenute nei piani regolatori e nei piani operativi triennali approvati dai Ministri vigilanti; e) abrogazione espressa delle norme vigenti divenute incompatibili con la nuova disciplina ed in particolare del capo II del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recante revisione delle tasse e dei diritti marittimi.
Note all'art. 100: - Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si rimanda alle note all'art. 80. - La legge 9 febbraio 1963, n. 82, recante "Revisione delle tasse e dei diritti marittimi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1963, n. 52, al Titolo II (articoli 27 - 45), reca: "Tasse sulle merci e sui passeggeri", ed al relativo capo II (articoli 30 - 32), reca: "Tassa sui passeggeri a Genova, Napoli e Trieste". - Il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, recante "Istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1974, n. 68, e convertito in legge, con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1974, n. 115. - La legge 5 maggio 1976, n. 355, recante "Estensione alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina di alcuni benefici previsti per gli enti portuali", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1976, n. 147. - La legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino della legislazione in materia portuale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.