Art. 61.
                         Lavoro a domicilio
      (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 18, 22;
                 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)

  1.  Le  lavoratrici  e  i  lavoratori  a domicilio hanno diritto al
congedo  di  maternita' e di paternita'. Si applicano le disposizioni
di  cui  agli  articoli  6,  comma  3, 16, 17, 22, comma 3, e 54, ivi
compreso il relativo trattamento economico e normativo.
  2.  Durante  il periodo di congedo, spetta l'indennita' giornaliera
di cui all'articolo 22, a carico dell'INPS, in misura pari all'80 per
cento  del  salario  medio  contrattuale  giornaliero,  vigente nella
provincia  per  i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della
stessa industria.
  3.  Qualora,  per  l'assenza  nella  stessa  provincia di industrie
similari che occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimento
al  salario  contrattuale  provinciale  di  cui  al comma 2, si fara'
riferimento  alla  media  dei salari contrattuali provinciali vigenti
per  la  stessa  industria  nella  regione, e, qualora anche cio' non
fosse   possibile,   si  fara'  riferimento  alla  media  dei  salari
provinciali vigenti nella stessa industria del territorio nazionale.
  4.  Per  i  settori  di lavoro a domicilio per i quali non esistono
corrispondenti   industrie   che  occupano  lavoratori  interni,  con
apposito  decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentite  le  organizzazioni  sindacali  interessate,  si  prendera' a
riferimento  il  salario medio contrattuale giornaliero vigente nella
provincia  per  i  lavoratori aventi qualifica operaia dell'industria
che presenta maggiori caratteri di affinita'.
  5.   La  corresponsione  dell'indennita'  di  cui  al  comma  2  e'
subordinata   alla   condizione   che,   all'inizio  del  congedo  di
maternita', la lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e
il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato.