ART. 30 (L)
           (Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario
                        nel processo civile)

    1.  La  parte  che  per  prima  si  costituisce  in giudizio, che
  deposita   il   ricorso  introduttivo,  ovvero  che,  nei  processi
  esecutivi  di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione
  o  la  vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennita'
  di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita
  su   richiesta   del   funzionario  addetto  all'ufficio,  in  modo
  forfettizzato,  nella  misura  stabilita  nella  tabella, contenuta
  nell'allegato  n.  1  al  presente  testo  unico,  eccetto  che nei
  processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n.
  319,  come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973,
  n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo.
    2.  L'inosservanza  delle  prescrizioni  di cui all'articolo 134,
  secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello
  stesso  articolo,  del  regio  decreto  18 dicembre 1941, n. 1368 e
  successive   modificazioni,  determina  il  raddoppio  dell'importo
  dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione
  mediante  ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative
  norme  transitorie,  in  solido nei confronti dell'impugnante e del
  difensore.
 
          Note all'art. 30:
              - Si trascrive il testo dell'articolo unico della legge
          2 aprile  1958, n. 319 (Esonero da ogni spesa e tassa per i
          giudizi  di  lavoro),  come  sostituito  dall'art. 10 della
          legge n. 533/1973:
              "Articolo   unico.   -  Gli  atti,  i  documenti  ed  i
          provvedimenti   relativi   alle   cause   per  controversie
          individuali  di  lavoro  o concernenti rapporti di pubblico
          impiego,    gli   atti   relativi   ai   provvedimenti   di
          conciliazione  dinanzi  agli  uffici  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  o  previsti  da  contratti  o accordi
          collettivi di lavoro nonche' alle cause per controversie di
          previdenza  e  assistenza  obbligatorie  sono esenti, senza
          limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di
          registro  e  da  ogni  spesa,  tassa o diritto di qualsiasi
          specie e natura.
              Sono  allo  stesso  modo  esenti gli atti e i documenti
          relativi  alla  esecuzione  sia  immobiliare  che mobiliare
          delle  sentenze  ed  ordinanze emesse negli stessi giudizi,
          nonche'  quelli  riferentisi  a  recupero  dei  crediti per
          prestazioni  di  lavoro  nelle  procedure di fallimento, di
          concordato    preventivo    e    di   liquidazione   coatta
          amministrativa.
              Sono  abolite  relativamente  ai ricorsi amministrativi
          concernenti  i rapporti di pubblico impiego le tasse di cui
          all'art. 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018.
              Le  spese  relative  ai  giudizi  sono anticipate dagli
          uffici giudiziari e poste a carico dell'erario.
              Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle
          procedure  di  cui  agli  articoli  618-bis,  825 e 826 del
          codice di procedura civile.".
              - Si trascrive il testo dell'art. 134, secondo comma n.
          1,  e  quarto comma, del regio decreto 18 dicembre 1941, n.
          1368 (Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
          civile   e   disposizioni   transitorie)  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  24 dicembre  1941, n. 302, supplemento
          ordinario:
              "Agli  atti  devono  essere  uniti: - 1. le marche o le
          ricevute  dei  versamenti sui conti correnti postali dovuti
          per  imposta di bollo, per tassa di iscrizione a ruolo, per
          diritti  di cancelleria e per diritto di chiamata di causa,
          diritti,  indennita'  di  trasferta  e spese postali per la
          notificazione  dei  biglietti  di cancelleria e degli altri
          atti   del   procedimento   eseguita   su   richiesta   del
          cancelliere;
              (Omissis).
              Nel  termine  per  la  presentazione  del ricorso o del
          controricorso,  ovvero, successivamente, fino al trentesimo
          giorno  dal  ricevimento  della  raccomandata  con la quale
          l'elenco  e' stato restituito, il difensore puo' provvedere
          all'invio   in  cancelleria  delle  marche  o  ricevute  di
          versamenti   su   conti  correnti  postali  e  delle  copie
          mancanti.".