ART. 31 (L) (Indennita' di trasferta e spese di spedizione) 1. Per le notificazioni a richiesta d'ufficio e' dovuto dall'erario all'ufficiale giudiziario soltanto il pagamento delle indennita' di trasferta di cui all'articolo 35. 2. Le spese di spedizione sono a carico dell'erario.