ART. 31 (L)
            (Indennita' di trasferta e spese di spedizione)

     1.   Per  le  notificazioni  a  richiesta  d'ufficio  e'  dovuto
  dall'erario  all'ufficiale  giudiziario soltanto il pagamento delle
  indennita' di trasferta di cui all'articolo 35.
     2. Le spese di spedizione sono a carico dell'erario.