ART. 35 (R)
          (Ufficio competente al rilascio del certificato)

   1.  Sono  competenti  al rilascio del certificato tutti gli uffici
territoriali e tutti gli uffici locali.
   2.  Il  certificato  puo' essere rilasciato da altri uffici, anche
diversi  da  quelli  giudiziari, individuati con decreto dirigenziale
del  Ministero  della  giustizia, che definisce altresi' le modalita'
tecniche  di  collegamento telematico finalizzate all'utilizzabilita'
del  sistema  da  parte  di  detti  uffici, sentiti la Presidenza del
Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le
tecnologie, e il Garante per la protezione dei dati personali.
   3.  Gli  uffici  di  cui  ai  commi  1 e 2 assicurano la tenuta di
archivi   informatici   in   cui  confluiscono  i  dati  relativi  ai
certificati rilasciati.