ART. 39 (R) 
(Consultazione diretta del sistema da parte dell'autorita' 
giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei  gestori
                        di pubblici servizi) 
 
   1.  Le   modalita'   tecnico   operative   per   consentire   alle
amministrazioni  pubbliche  e  ai  gestori   di   pubblici   servizi,
eventualmente  con  differenziazioni  territoriali  e  per  tipo   di
certificato, la consultazione del sistema ai fini delle  acquisizioni
d'ufficio, di cui all'articolo 46 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  e  dei  controlli,  di  cui
all'articolo 71  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, o ai fini dell'acquisizione dei certificati di
cui agli articoli 28  e  32,  nonche'  per  consentire  all'autorita'
giudiziaria l'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 21  e
30, sono individuate con decreto  dirigenziale  del  Ministero  della
giustizia,  sentiti  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, e il Garante  per  la
protezione dei dati personali. 
 
          Note all'art. 39:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  46 del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia  di documentazione amministrativa), come modificato
          dal Testo unico qui pubblicato:
              "Art.    46    (R)    (Dichiarazioni   sostitutive   di
          certificazioni). - 1.  Sono  comprovati  con dichiarazioni,
          anche       contestuali      all'istanza,      sottoscritte
          dall'interessato  e  prodotte in sostituzione delle normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti:
                a) data e il luogo di nascita;
                b) residenza;
                c) cittadinanza;
                d) godimento dei diritti civili e politici;
                e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
                f) stato di famiglia;
                g) esistenza in vita;
                h) nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente;
                i) iscrizione  in  albi, registri o elenchi tenuti da
          pubbliche amministrazioni;
                l) appartenenza a ordini professionali;
                m) titolo di studio, esami sostenuti;
                n) qualifica   professionale   posseduta,  titolo  di
          specializzazione,   di   abilitazione,  di  formazione,  di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica;
                o) situazione  reddituale  o  economica anche ai fini
          della  concessione  dei benefici di qualsiasi tipo previsti
          da leggi speciali;
                p) assolvimento  di  specifici  obblighi contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
                q) possesso   e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita  I.V.A.  e di qualsiasi dato presente nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria;
                r) stato di disoccupazione;
                s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
                t) qualita' di studente;
                u) qualita'   di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
                v) iscrizione   presso   associazioni   o  formazioni
          sociali di qualsiasi tipo;
                z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio;
                aa)  di  non  aver riportato condanne penali e di non
          essere   destinatario   di   provvedimenti  che  riguardano
          l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  e  di  misure di
          prevenzione,   di   decisioni  civili  e  di  provvedimenti
          amministrativi  iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
          della vigente normativa;
                bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
          procedimenti penali;
                bb-bis)   di   non   essere  l'ente  destinatario  di
          provvedimenti   giudiziari   che   applicano   le  sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231;
                cc) qualita' di vivenza a carico;
                dd)    tutti    i    dati    a   diretta   conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
                ee)  di  non  trovarsi  in stato di liquidazione o di
          fallimento  e  di non aver presentato domanda di concordato
          (R).".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 71 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
              "Art.   71   (R)  (Modalita'  dei  controlli). - 1.  Le
          amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
          controlli,  anche  a  campione,  e  in  tutti i casi in cui
          sorgono    fondati    dubbi,    sulla   veridicita'   delle
          dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R)
              2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
          certificazione    sono    effettuati   dall'amministrazione
          procedente  con le modalita' di cui all'art. 43 consultando
          direttamente  gli archivi dell'amministrazione certificante
          ovvero   richiedendo   alla   medesima,   anche  attraverso
          strumenti  informatici o telematici, conferma scritta della
          corrispondenza  di  quanto dichiarato con le risultanze dei
          registri da questa custoditi. (R)
              3.  Qualora  le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
          47   presentino   delle  irregolarita'  o  delle  omissioni
          rilevabili   d'ufficio,   non   costituenti   falsita',  il
          funzionario  competente  a  ricevere  la documentazione da'
          notizia  all'interessato  di  tale irregolarita'. Questi e'
          tenuto  alla  regolarizzazione  o  al  completamento  della
          dichiarazione;  in mancanza il procedimento non ha seguito.
          (R)
              4.   Qualora   il   controllo   riguardi  dichiarazioni
          sostitutive  presentate ai privati che vi consentono di cui
          all'art.  2,  l'amministrazione  competente per il rilascio
          della   relativa   certificazione,  previa  definizione  di
          appositi  accordi,  e'  tenuta  a fornire, su richiesta del
          soggetto  privato  corredata  dal consenso del dichiarante,
          conferma  scritta,  anche  attraverso  l'uso  di  strumenti
          informatici  o  telematici,  della corrispondenza di quanto
          dichiarato  con  le  risultanze dei dati da essa custoditi.
          (R)".