Articolo 67 
                   Altri casi di uscita temporanea 
 
   1. Le cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi  1,
2,  lettera  a),  e  3   possono   essere   autorizzati   ad   uscire
temporaneamente anche quando: 
a) costituiscano  mobilio  privato   dei   cittadini   italiani   che
   ricoprono,  presso  sedi  diplomatiche  o  consolari,  istituzioni
   comunitarie   o   organizzazioni   internazionali,   cariche   che
   comportano il trasferimento all'estero degli interessati,  per  un
   periodo non superiore alla durata del loro mandato; 
b) costituiscano l'arredamento delle sedi  diplomatiche  e  consolari
all'estero; 
e) debbano essere sottoposti ad analisi,  indagini  o  interventi  di
conservazione da eseguire necessariamente all'estero; 
d) la loro uscita sia richiesta in attuazione  di  accordi  culturali
   con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocita' e per
   la durata stabilita negli accordi medesimi, che non  puo'  essere,
   comunque, superiore a quattro anni. 
 
   2. Non e'  soggetta  ad  autorizzazione  l'uscita  temporanea  dal
territorio della Repubblica dei mezzi di  trasporto  aventi  piu'  di
settantacinque  anni  per  la  partecipazione  a  mostre   e   raduni
internazionali, salvo che sia per essi intervenuta  la  dichiarazione
ai sensi dell'articolo 13.