Articolo 70
                          Acquisto coattivo

  1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di
esportazione  puo'  proporre  al  Ministero l'acquisto coattivo della
cosa  o  del  bene  per  i  quali  e' richiesto l'attestato di libera
circolazione,   dandone  contestuale  comunicazione  alla  regione  e
all'interessato,  al  quale  dichiara  altresi' che l'oggetto gravato
dalla  proposta  di  acquisto  resta  in  custodia  presso  l'ufficio
medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso
il  termine  per  il rilascio dell'attestato e' prorogato di sessanta
giorni.
  2.  Il Ministero ha la facolta' di acquistare la cosa o il bene per
il  valore  indicato  nella denuncia. Il provvedimento di acquisto e'
notificato  all'interessato  entro  il  termine perentorio di novanta
giorni  dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica
del   provvedimento   di   acquisto,  l'interessato  puo'  rinunciare
all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.
  3.  Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne da'
comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel
cui  territorio  si  trova  l'ufficio  di esportazione proponente. La
regione  ha  facolta' di acquistare la cosa o il bene nel rispetto di
quanto  stabilito  all'articolo  62,  commi  2  e  3,  in  materia di
copertura  finanziaria della spesa e assunzione del relativo impegno.
Il  relativo  provvedimento  e'  notificato  all'interessato entro il
termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.