Articolo 71
                Attestato di circolazione temporanea

   1.  Chi  intende far uscire in via temporanea dal territorio della
Repubblica,  ai  sensi  degli  articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi
indicati,  deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di
esportazione,  indicando,  contestualmente e per ciascuno di essi, il
valore  venale  e  il  responsabile della sua custodia all'estero, al
fine di ottenere l'attestato di circolazione temporanea.
   2.  L'ufficio  di esportazione, accertata la congruita' del valore
indicato,  rilascia  o  nega,  con  motivato giudizio, l'attestato di
circolazione   temporanea,  dettando  le  prescrizioni  necessarie  e
dandone  comunicazione  all'interessato  entro  quaranta giorni dalla
presentazione  della  cosa  o  del  bene. Avverso il provvedimento di
diniego  di  uscita  temporanea e' ammesso ricorso amministrativo nei
modi previsti dall'articolo 69.
   3.  Qualora  la  cosa o il bene presentati per l'uscita temporanea
rivestano  l'interesse  richiesto  dall'articolo  10, contestualmente
alla  pronuncia  positiva o negativa sono comunicati all'interessato,
ai  fini  dell'avvio  del procedimento di dichiarazione, gli elementi
indicati  all'articolo  14,  comma  2, e l'oggetto e' sottoposto alle
misure di cui all'articolo 14, comma 4.
   4.   Nella   valutazione   circa   il   rilascio   o   il  rifiuto
dell'attestato,  gli uffici di esportazione si attengono ad indirizzi
di  carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente
organo  consultivo.  Per  i  casi  di  uscita temporanea disciplinati
dall'articolo  66  e  dall'articolo  67, comma 1, lettere b) e c), il
rilascio  dell'attestato  e'  subordinato  all'autorizzazione  di cui
all'articolo 48.
   5. L'attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o
dei  beni,  che  e' prorogabile su richiesta dell'interessato, ma non
puo'  essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal
territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8.
   6.    Il    rilascio    dell'attestato   e'   sempre   subordinato
all'assicurazione  dei  beni  da parte dell'interessato per il valore
indicato  nella  domanda.  Per le mostre e le manifestazioni promosse
all'estero  dal  Ministero  o, con la partecipazione statale, da enti
pubblici,   dagli  istituti  italiani  di  cultura  all'estero  o  da
organismi  sovranazionali,  l'assicurazione  puo'  essere  sostituita
dall'assunzione  dei  relativi  rischi da parte dello Stato, ai sensi
dell'articolo 48, comma 5.
   7.  Per  i beni culturali di cui all'articolo 65, comma 1, nonche'
per  le  cose  o  i  beni  di  cui al comma 3, l'uscita temporanea e'
garantita    mediante   cauzione,   costituita   anche   da   polizza
fidejussoria,  emessa  da  un  istituto bancario o da una societa' di
assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al valore
del   bene   o  della  cosa,  come  accertato  in  sede  di  rilascio
dell'attestato.  La  cauzione  e' incamerata dall'amministrazione ove
gli  oggetti  ammessi  alla temporanea esportazione non rientrino nel
territorio  nazionale  nel  termine  stabilito.  La  cauzione  non e'
richiesta  per  i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni
pubbliche.  Il  Ministero  puo' esonerare dall'obbligo della cauzione
istituzioni di particolare importanza culturale.
   8.  Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di
uscita temporanea previsti dall'articolo 67, comma 1.