Art. 50
       Disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni

  1.  I  dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti,
conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie
dell'informazione   e   della  comunicazione  che  ne  consentano  la
fruizione     e     riutilizzazione,    alle    condizioni    fissate
dall'ordinamento,  da  parte  delle altre pubbliche amministrazioni e
dai  privati;  restano  salvi  i  limiti alla conoscibilita' dei dati
previsti  dalle  leggi  e  dai  regolamenti,  le  norme in materia di
protezione   dei  dati  personali  ed  il  rispetto  della  normativa
comunitaria  in  materia di riutilizzo delle informazioni del settore
pubblico.
  2.  Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le
esclusioni  di  cui  all'articolo  2,  comma 6, salvi i casi previsti
dall'articolo  24  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto
della  normativa in materia di protezione dei dati personali, e' reso
accessibile    e   fruibile   alle   altre   amministrazioni   quando
l'utilizzazione  del  dato  sia  necessaria  per  lo  svolgimento dei
compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a
carico  di  quest'ultima,  salvo il riconoscimento di eventuali costi
eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente; e' fatto comunque
salvo  il  disposto  dell'articolo  43,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  3.  Al  fine  di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei
dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici
di   altre   amministrazioni   l'amministrazione  titolare  dei  dati
predispone,  gestisce  ed  eroga  i  servizi  informatici  allo scopo
necessari,  secondo  le  regole  tecniche  del  sistema  pubblico  di
connettivita' di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.
 
          Nota all'art. 50:
              - Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto
          1990, n. 241:
              "Art.  4  (Esclusione  dal diritto di accesso). - 1. Il
          diritto di accesso e' escluso:
                a) per  i  documenti  coperti  da segreto di Stato ai
          sensi  della  legge  24 ottobre  1977, n. 801, e successive
          modificazioni,  e  nei  casi  di  segreto  o  di divieto di
          divulgazione   espressamente   previsti  dalla  legge,  dal
          regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
          amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
                b) nei  procedimenti  tributari,  per i quali restano
          ferme le particolari norme che li regolano;
                c) nei   confronti   dell'attivita'   della  pubblica
          amministrazione  diretta  all'emanazione di atti normativi,
          amministrativi    generali,    di   pianificazione   e   di
          programmazione,  per  i  quali restano ferme le particolari
          norme che ne regolano la formazione;
                d) nei  procedimenti  selettivi,  nei  confronti  dei
          documenti   amministrativi   contenenti   informazioni   di
          carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
              2.  Le singole pubbliche amministrazioni individuano le
          categorie   di   documenti   da  esse  formati  o  comunque
          rientranti  nella loro disponibilita' sottratti all'accesso
          ai sensi del comma 1.
              3.  Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate
          ad  un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche
          amministrazioni.
              4.  L'accesso  ai  documenti  amministrativi  non  puo'
          essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
          differimento.
              5.  I  documenti  contenenti informazioni connesse agli
          interessi  di  cui al comma 1 sono considerati segreti solo
          nell'ambito  e  nei limiti di tale connessione. A tale fine
          le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di
          documenti,  anche l'eventuale periodo di tempo per il quale
          essi sono sottratti all'accesso.
              6.  Con  regolamento,  adottato  ai sensi dell'art. 17,
          comma  2,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, il Governo
          puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
          amministrativi:
                a) quando,  al  di  fuori  delle ipotesi disciplinate
          dall'art.  12  della  legge  24 ottobre 1977, n. 801, dalla
          loro  divulgazione  possa derivare una lesione, specifica e
          individuata,   alla  sicurezza  e  alla  difesa  nazionale,
          all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
          e  alla  correttezza  delle  relazioni  internazionali, con
          particolare  riferimento alle ipotesi previste dai trattati
          e dalle relative leggi di attuazione;
                b) quando  l'accesso  possa  arrecare  pregiudizio ai
          processi  di  formazione, di determinazione e di attuazione
          della politica monetaria e valutaria;
                c) quando  i  documenti  riguardino  le  strutture, i
          mezzi,  le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
          strumentali   alla   tutela   dell'ordine   pubblico,  alla
          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
          particolare  riferimento  alle tecniche investigative, alla
          identita'  delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
          beni  e  delle  persone coinvolte, all'attivita' di polizia
          giudiziaria e di conduzione delle indagini;
                d) Quando i documenti riguardino la vita privata o la
          riservatezza   di   persone  fisiche,  persone  giuridiche,
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
          agli   interessi   epistolare,   sanitario,  professionale,
          finanziario,  industriale  e  commerciale  di  cui siano in
          concreto  titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
          all'Amministrazione    dagli   stessi   soggetti   cui   si
          riferiscono;
                e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso
          di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti
          interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
              7.   Deve  comunque  essere  garantito  ai  richiedenti
          l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
          necessaria  per  curare  o per difendere i propri interessi
          giuridici.  Nel caso di documenti contenenti dati sensibili
          e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
          strettamente   indispensabile   e   nei   termini  previsti
          dall'art.  60  del  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
          la vita sessuale.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  43,  comma  4, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
          n. 445:
              "4. - Al  fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di
          informazioni  e dati relativi a stati, qualita' personali e
          fatti,  contenuti  in albi, elenchi o pubblici registri, le
          amministrazioni  certificanti sono tenute a consentire alle
          amministrazioni  procedenti,  senza oneri, la consultazione
          per  via  telematica  dei  loro  archivi  informatici,  nel
          rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)."
              - Per  il  decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42,
          si vedano le note all'art. 10.