Art. 91. 
              Segnalazione di sospette reazioni avverse 
  1.  Chiunque  ha  motivo  di  ritenere  che  dall'utilizzo  di   un
medicinale veterinario sono derivate sospette reazioni avverse ne da'
comunicazione  al  Centro  regionale  di  farmacovigilanza,  di   cui
all'articolo 94, comma 2, e al Ministero  della  salute  che  adotta,
senza nuovi o maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello  Stato,  ogni
provvedimento ritenuto necessario. 
  2. Il Ministero della salute puo'  definire  specifici  obblighi  a
carico dei veterinari o degli altri operatori sanitari relativi  alla
segnalazione di sospette gravi o inattese reazioni avverse su animali
o sull'uomo. 
  3. I veterinari ed i  farmacisti  riferiscono  al  Ministero  della
salute e ai Centri regionali di farmacovigilanza di cui  all'articolo
94 di ogni sospetta  reazione  avversa  sull'animale  e  sull'uomo  o
dell'eventuale mancanza di efficacia  collegata  all'utilizzo  di  un
medicinale veterinario. Le segnalazioni sono  effettuate  utilizzando
il modello armonizzato di cui all'allegato II,  conforme  alle  linee
guida dell'Agenzia. 
  4. Le schede di segnalazione di cui al comma 3  sono  trasmesse  di
norma entro quindici giorni lavorativi dal momento  della  conoscenza
dell'evento.  Nel  caso  in  cui  le  reazioni   avverse   siano   da
considerarsi gravi, il predetto  termine  e'  ridotto  a  sei  giorni
lavorativi.