Art. 73.
                            Etichettatura

  1.   L'imballaggio   esterno   o,  in  mancanza  dello  stesso,  il
confezionamento primario dei medicinali reca le indicazioni seguenti:
    a)  la denominazione del medicinale, seguita dal dosaggio e dalla
forma  farmaceutica,  aggiungendo  se  appropriato  il termine "prima
infanzia", "bambini" o "adulti"; quando il medicinale contiene fino a
tre  sostanze  attive,  e  solo quando la denominazione e' un nome di
fantasia, esso e' seguito dalla denominazione comune;
    b)  la  composizione  qualitativa  e  quantitativa  in termini di
sostanze  attive  per  unita'  posologica  o, in relazione alla forma
farmaceutica,  per  un  dato  volume o peso, riportata utilizzando le
denominazioni comuni;
    c) la forma farmaceutica e il contenuto della confezione espresso
in peso, volume o unita' posologiche;
    d) un elenco degli eccipienti, con azione o effetto noti, inclusi
nelle linee guida pubblicate a norma dell'articolo 65 della direttiva
2001/83/CE;  tuttavia,  se  si tratta di un prodotto iniettabile o di
una  preparazione  topica  o  per  uso  oculare, tutti gli eccipienti
devono essere riportati;
    e)  la  modalita' di somministrazione e, se necessario, la via di
somministrazione;  in  corrispondenza di tale indicazione deve essere
riservato  uno  spazio  su  cui riportare la posologia prescritta dal
medico;
    f)  l'avvertenza:  "Tenere  il  medicinale  fuori dalla portata e
dalla vista dei bambini";
    g)   le  avvertenze  speciali  eventualmente  necessarie  per  il
medicinale    in   questione   con   particolare   riferimento   alle
controindicazioni  provocate  dalla  interazione  del  medicinale con
bevande alcoliche e superalcoliche, nonche' l'eventuale pericolosita'
per la guida derivante dall'assunzione dello stesso medicinale;
    h) il mese e l'anno di scadenza, indicati con parole o numeri;
    i) le speciali precauzioni di conservazione, se previste;
    l)  se  necessarie, le precauzioni particolari da prendere per lo
smaltimento  del  medicinale  non  utilizzato  o dei rifiuti derivati
dallo  stesso,  nonche'  un  riferimento  agli  appositi  sistemi  di
raccolta esistenti;
    m)  il  nome  e  l'indirizzo  del  titolare  dell'AIC,  preceduti
dall'espressione "Titolare AIC";
    n) il numero dell'AIC;
    o) il numero del lotto di produzione;
    p)  per  i medicinali non soggetti a prescrizione, le indicazioni
terapeutiche e le principali istruzioni per l'uso del medicinale;
    q)  il  regime di fornitura secondo le disposizioni del titolo VI
del presente decreto;
    r)  il  prezzo  al pubblico del medicinale, che, limitatamente ai
medicinali   di   cui   all'articolo  96,  deve  essere  indicato  in
conformita'   a  quanto  stabilito  dall'articolo  1,  comma  5,  del
decreto-legge  27  maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2005, n. 149;
    s)  l'indicazione  delle  condizioni  di  rimborso  da  parte del
Servizio sanitario nazionale.
  2.  In  aggiunta  alle  indicazioni  previste  dal  comma  1,  sono
riportati,  previa autorizzazione dell'AIFA, il nome e l'indirizzo di
chi,  in  base  a  uno  specifico  accordo  con il titolare dell'AIC,
provvede all'effettiva commercializzazione del medicinale su tutto il
territorio  nazionale. Tali indicazioni, nonche' eventuali simboli ed
emblemi  relativi  allo  stesso  distributore, non devono impedire la
chiara  lettura  delle  indicazioni,  dei  simboli  e  degli  emblemi
concernenti il titolare AIC.
  3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate le
disposizioni   vigenti  concernenti  l'adozione  di  sistemi  atti  a
garantire l'autenticita' e la tracciabilita' dei medicinali di cui al
decreto  del  Ministro  della  sanita'  in data ministeriali 2 agosto
2001,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del  20  novembre 2001, n. 270 e al decreto del Ministro della salute
in  data  15  luglio  2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  del  4  gennaio  2005,  n.  2,  nonche'  quelle
riguardanti  l'etichettatura  dei  medicinali dispensati a carico del
Servizio   sanitario  nazionale.  Il  Ministro  della  salute  adotta
opportune  iniziative  dirette  ad  evitare  che l'applicazione delle
norme  concernenti  la bollinatura e la tracciabilita' dei medicinali
comporti oneri eccessivi per i medicinali a basso costo.
  4.  L'AIFA  assicura  il  rispetto  delle  indicazioni  dettagliate
previste  dall'articolo  65  della  direttiva 2001/83/CE, anche per i
medicinali  autorizzati  secondo le disposizioni del regolamento (CE)
n. 726/2004.
 
          Note all'art. 73:
              - Per la direttiva 2001/83/CE vedi note alle premesse.
              - L'art.  1, comma 5, del decreto-legge 27 maggio 2005,
          n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
          2005, n. 49, cosi' recita:
                "5. Entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto,
          sulle  confezioni  dei  medicinali  di  cui al comma 4 deve
          essere   riportata,  anche  con  apposizione  di  etichetta
          adesiva  sulle  confezioni  gia' in commercio, la dicitura:
          "Prezzo massimo di vendita euro ..."".
              - Il   decreto  del  Ministro  della  sanita'  in  data
          2 agosto  2001,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica  italiana  del  20 novembre  2001,  n. 270 reca:
          "Numerazione   progressiva   dei   bollini   apposti  sulle
          confezioni  dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario
          nazionale".
              - Il   decreto   del  Ministro  della  Salute  in  data
          15 luglio  2004,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica   italiana  del  4 gennaio  2005,  n.  2,  reca:
          "Istituzione, presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una
          banca  dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni
          dei medicinali all'interno del sistema distributivo.".
              - Per   il  regolamento  (CE)  n.  726/2004  vedi  note
          all'art. 1.