Art. 53. 
                     Tenuta della documentazione 
 
  1. E' consentito l'impiego di sistemi  di  elaborazione  automatica
dei dati per la memorizzazione di qualunque  tipo  di  documentazione
prevista dal presente decreto legislativo. 
  2. Le modalita' di memorizzazione dei dati e di accesso al  sistema
di gestione della  predetta  documentazione  devono  essere  tali  da
assicurare che: 
    a) l'accesso alle funzioni del sistema  sia  consentito  solo  ai
soggetti a cio' espressamente abilitati dal datore di lavoro; 
    b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo
alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati; 
    c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla  lettera  b)
siano univocamente riconducibili alle  persone  responsabili  che  le
hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice  identificativo
autogenerato dagli stessi; 
    d) le eventuali informazioni di  modifica,  ivi  comprese  quelle
inerenti alle generalita' e ai  dati  occupazionali  del  lavoratore,
siano solo aggiuntive a quelle gia' memorizzate; 
    e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base  dei
singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo,  le
informazioni contenute nei supporti di memoria; 
    f) le  informazioni  siano  conservate  almeno  su  due  distinti
supporti informatici di memoria e  siano  implementati  programmi  di
protezione e di controllo del sistema da codici virali; 
    g) sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una  procedura
in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie  per
la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non  devono  essere
riportati i codici di accesso. 
  3. Nel caso  in  cui  le  attivita'  del  datore  di  lavoro  siano
articolate su vari sedi geografiche o organizzate in distinti settori
funzionali,  l'accesso  ai  dati  puo'  avvenire  mediante  reti   di
comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della  password
in modalita' criptata e fermo restando quanto  previsto  al  comma  2
relativamente alla immissione e validazione dei dati da  parte  delle
persone responsabili. 
  4. La documentazione, sia su  supporto  cartaceo  che  informatico,
deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30  giugno
2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali. 
  5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e
sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro puo'  essere
tenuta su unico supporto cartaceo o informatico.  Ferme  restando  le
disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le  modalita'  per
l'eventuale  eliminazione  o  per  la   tenuta   semplificata   della
documentazione di cui  al  periodo  che  precede  sono  definite  con
successivo  decreto,  adottato,  previa  consultazione  delle   parti
sociali, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  6.  Fino  ai  sei  mesi   successivi   all'adozione   del   decreto
interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto
restano in vigore le disposizioni relative al registro  infortuni  ed
ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici. 
 
          Nota all'art. 53:
              - Per  il  testo  del citato decreto legislativo n. 196
          del 2003, si veda nota all'art. 1.