Art. 56
     (Modifiche alla legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive
  modificazioni, recante ordinamento della professione di biologo)
1.  All'articolo  5  della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  alla lettera a), dopo le parole: "ovvero cittadino" sono inserite
le seguenti: "di uno Stato membro dell'Unione europea o";
b)  alla  lettera e), dopo le parole: "la residenza" sono inserite le
seguenti: "o il domicilio professionale";
c) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"Il  decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi
del  Titolo  III,  del  decreto  legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".
2.  All'articolo 8, comma quinto, della legge 24 maggio 1967, n. 396,
e  successive  modificazioni,  la  parola:  "stranieri" e' sostituita
dalle seguenti: "di Stati non membri dell'Unione europea".
3.  All'articolo  10 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive
modificazioni,  il  secondo  comma  e'  sostituito  dal seguente: "Al
procedimento  per  l'iscrizione  nell'albo  si applica l'articolo 45,
commi  4  e  5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2006/123/CE.".
4.  All'articolo  32,  secondo  comma, della legge 24 maggio 1967, n.
396,  e  successive  modificazioni,  dopo la parola: "residenza" sono
inserite le seguenti: "o domicilio professionale".
5.  L'espressione:  "Ministro  per  la  grazia  e giustizia", ovunque
ricorra,  e'  sostituita  dalla seguente: "Ministro della giustizia";
l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".
 
          Note all'art. 56:
             -  Il testo degli articoli 5, 8, 10 e 32, della legge 24
          maggio 1967, n. 396, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
          giugno  1967,  n.  149,  cosi' come modificata dal presente
          decreto, cosi' recitano:
             «Art.   5   (Requisiti   per  l'iscrizione  nell'albo  o
          nell'elenco  speciale).  -  Per essere iscritto nell'albo o
          nell'elenco speciale e' necessario:
              a)   essere   cittadino   italiano,   oppure   italiano
          appartenente    a   territori   non   uniti   politicamente
          all'Italia,   ovvero   cittadino   di   uno   Stato  membro
          dell'Unione   europea   o  di  uno  Stato  con  cui  esista
          trattamento di reciprocita';
              b) godere dei diritti civili;
              c) essere di specchiata condotta morale;
              d)  essere abilitato all'esercizio della professione di
          biologo;
              e)  avere  la residenza o il domicilio professionale in
          Italia.
             Il    decreto    di   riconoscimento   della   qualifica
          professionale   ai   sensi  del  titolo  III,  del  decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per
          l'iscrizione nell'albo.».
             «Art.  8  (Modalita'  di iscrizione nell'albo). - Per la
          iscrizione  nell'albo  l'interessato,  inoltra  domanda  in
          carta  da  bollo  al  Consiglio  dell'Ordine,  allegando il
          documento  attestante  il  requisito di cui alla lettera d)
          dell'art.  5,  la  ricevuta  del  versamento della tassa di
          iscrizione,  della  tassa  di concessione governativa nella
          misura   prevista   dalle   vigenti   disposizioni  per  le
          iscrizioni    negli    albi   professionali,   nonche'   la
          documentazione di cui all'articolo precedente.
             Per  l'accertamento  della  data e del luogo di nascita,
          nonche'  dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) ed e)
          dell'art.  5  il Consiglio dell'Ordine provvede d'ufficio a
          norma degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della
          Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.
             I  pubblici impiegati di cui al terzo comma dell'art. 2,
          comprovano  i  requisiti  di  cui  alle lettere a), b) e c)
          dell'art.  5,  mediante certificazione dell'Amministrazione
          da cui dipendono attestante la loro qualifica. Essi debbono
          altresi'  provare  che e' loro consentito l'esercizio della
          libera professione.
             I titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e
          gli  incaricati  di cui all'art. 6, ai fini dell'iscrizione
          nell'albo  professionale,  producono  un  certificato della
          competente Amministrazione da cui risulti la loro qualifica
          e materia di insegnamento.
             Per i cittadini di Stati non membri dell'Unione europea,
          la esistenza del trattamento di reciprocita' e' comprovata,
          a  cura  degli  interessati, con attestazione del Ministero
          degli affari esteri.».
             «Art.   10  (Iscrizione).  -  Il  Consiglio  dell'Ordine
          delibera   nel   termine   di   due   mesi  dalla  data  di
          presentazione  della  domanda  di  iscrizione e la relativa
          decisione,   adottata   su   relazione  di  un  membro  del
          Consiglio, e' motivata.
             Al  procedimento  per  l'iscrizione nell'albo si applica
          l'art.  45,  commi  4  e  5,  del  decreto  legislativo  di
          attuazione della direttiva 2006/123/CE.».
             «Art.  32 (Elenco degli elettori - Seggio elettorale). -
          Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali
          il   presidente   del   Consiglio  dell'Ordine  dispone  la
          compilazione di un elenco degli iscritti nell'albo.
             L'elenco  contiene  per ciascun elettore: cognome, nome,
          luogo   e   data   di   nascita,   residenza   o  domicilio
          professionale  e  numero  d'ordine di iscrizione nell'albo,
          nonche',  per  i  sospesi  dall'esercizio professionale, la
          relativa indicazione.
             Il   seggio,   a   cura  del  presidente  del  Consiglio
          dell'Ordine, e' istituito in un locale idoneo ad assicurare
          la  segretezza  del voto e la visibilita' dell'urna durante
          le operazioni elettorali.».