Art. 62
   (Modifiche alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante modifiche
        all'ordinamento professionale dei periti industriali)
1.  All'articolo  2 della legge 2 febbraio 1990, n.17, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)  al comma 1, lettera a), le parole: "delle Comunita' europee" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea" ;
b) al comma 1, lettera d), dopo la parola: "anagrafica" sono inserite
le seguenti: "o il domicilio professionale";
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai
sensi  del  Titolo  III,  del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";
d) dopo il comma 5 e' inserito, in fine, il seguente:
"5-bis.   Al  procedimento  per  l'iscrizione  nell'albo  si  applica
l'articolo  45,  commi  4  e 5, del decreto legislativo di attuazione
della direttiva 2006/123/CE.".
 
          Note all'art. 62:
             -  Il testo dell'art. 2, della legge 2 febbraio 1990, n.
          17,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1990,
          n.  35,  cosi'  come modificato dal presente decreto, cosi'
          recita:
             «1. Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali
          e' necessario:
              a)  essere  cittadino  italiano  o  di uno Stato membro
          dell'Unione  europea, ovvero italiano non appartenente alla
          Repubblica,  oppure  cittadino  di  uno  Stato con il quale
          esista trattamento di reciprocita';
              b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
              c) essere di ineccepibile condotta morale;
              d)   avere  la  residenza  anagrafica  o  il  domicilio
          professionale  nella  circoscrizione del collegio presso il
          quale l'iscrizione e' richiesta;
              e)   essere   in   possesso   del   diploma  di  perito
          industriale;
              f) avere conseguito l'abilitazione professionale.
             2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione
          e'  subordinata  al  superamento  di  un  apposito esame di
          Stato,  disciplinato  dalle  norme  della  legge 8 dicembre
          1956, n. 1378, e successive modificazioni.
             3. Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali
          abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
              a)  abbiano  prestato,  per  almeno tre anni, attivita'
          tecnica  subordinata,  anche  al  di  fuori  di  uno studio
          tecnico   professionale,   con   mansioni   proprie   della
          specializzazione relativa al diploma;
              b)  abbiano  frequentato  una apposita scuola superiore
          biennale  diretta  a  fini speciali, istituita ai sensi del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
          162, finalizzata al settore della specializzazione relativa
          al diploma;
              c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e
          lavoro  con  contratto  a  norma dell'art. 3, comma 14, del
          decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1984, n. 863, con
          mansioni   proprie   della   specializzazione  relativa  al
          diploma;
              d)  abbiano  prestato  un  periodo  di pratica biennale
          durante  il  quale  il  praticante perito industriale abbia
          collaborato  all'espletamento  di  pratiche  rientranti, ai
          sensi  del  regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e della
          legge  12  marzo  1957, n. 146, e successive modificazioni,
          nelle   competenze   professionali  della  specializzazione
          relativa al diploma.
             4.  Il  periodo  biennale  di  formazione  e lavoro e il
          periodo di pratica biennale di cui alle lettere c) e d) del
          comma  3 devono essere svolti presso un perito industriale,
          un   ingegnere   o   altro   professionista   che  eserciti
          l'attivita'  nel settore della specializzazione relativa al
          diploma  del  praticante  o in settore affine, iscritti nei
          rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio.
             4-bis.  Il  decreto  di  riconoscimento  della qualifica
          professionale   ai   sensi  del  Titolo  III,  del  decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per
          l'iscrizione nell'albo.
             5.  Le  modalita'  di  iscrizione  e  di svolgimento del
          praticantato,  nonche'  la  tenuta dei relativi registri da
          parte  dei  collegi  professionali  dei  periti industriali
          saranno  disciplinate  dalle  direttive  che  il  Consiglio
          nazionale  dei  periti industriali dovra' emanare entro tre
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
             5-bis.  Al  procedimento  per  l'iscrizione nell'albo si
          applica  l'art. 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di
          attuazione della direttiva 2006/123/CE.».