Art. 85 
 
Commissione consultiva militare unica per la concessione o la perdita 
                   di ricompense al valor militare 
 
1. La Commissione consultiva militare unica per la concessione  o  la
perdita di ricompense al valore militare, di cui al libro IV,  titolo
VIII, capo V, sezione II  del  codice,  e'  costituita  da  ufficiali
generali e ammiragli in  servizio  permanente,  secondo  la  seguente
composizione: 
a) presidente: un ufficiale delle Forze armate di grado non inferiore
a generale di divisione o grado corrispondente, piu' elevato in grado
o piu' anziano dei  rimanenti  membri  effettivi  e  supplenti  della
commissione. L'incarico e' conferito: 
1) secondo una rotazione cosi' stabilita: Esercito  italiano,  Marina
militare, Aeronautica militare, Arma dei carabinieri; 
2) per la durata di un anno, rinnovabile una sola volta; 
b) membri effettivi: 
1) per le proposte di competenza dell'Esercito italiano: due generali
dell'Esercito  italiano,  un  ufficiale   ammiraglio   della   Marina
militare,  un  generale  dell'Aeronautica  militare  e  un   generale
dell'Arma dei carabinieri; 
2) per le proposte di competenza della Marina militare:  un  generale
dell'Esercito  italiano,  due  ufficiali   ammiragli   della   Marina
militare,  un  generale  dell'Aeronautica  militare  e  un   generale
dell'Arma dei carabinieri; 
3) per  le  proposte  di  competenza  dell'Aeronautica  militare:  un
generale dell'Esercito italiano, un ufficiale ammiraglio della Marina
militare,  due  generali  dell'Aeronautica  militare  e  un  generale
dell'Arma dei carabinieri; 
4) per le  proposte  di  competenza  dell'Arma  dei  carabinieri:  un
generale dell'Esercito italiano, un ufficiale ammiraglio della Marina
militare,  un  generale  dell'Aeronautica  militare  e  due  generali
dell'Arma dei carabinieri; 
5) per le proposte di competenza del Corpo della Guardia di  finanza:
un generale dell'Esercito italiano,  un  ufficiale  ammiraglio  della
Marina militare, un generale dell'Aeronautica, un generale  dell'Arma
dei carabinieri e due generali del Corpo della Guardia di finanza; 
c) membri supplenti: un generale dell'Esercito italiano, un ufficiale
ammiraglio  della  Marina  militare,  un  generale   dell'Aeronautica
militare, un generale dell'Arma dei carabinieri  e  un  generale  del
Corpo della Guardia di finanza. 
2. Il presidente e i membri effettivi e supplenti sono  nominati  con
decreto del Ministro della difesa, su  proposta  del  Capo  di  Stato
maggiore della difesa. Per il  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  i
membri effettivi e supplenti sono nominati con decreto  del  Ministro
della difesa, su designazione  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, acquisita la proposta  del  Comandante  generale  del  Corpo
della Guardia di finanza. 
3. Nel numero dei membri effettivi previsti per ciascuna Forza armata
e' compreso l'ufficiale generale o ammiraglio che ricopre  la  carica
di presidente della  commissione.  All'occorrenza  e'  fatto  cessare
l'ufficiale generale o ammiraglio meno elevato in grado o, a  parita'
di grado, meno anziano in ruolo. 
4. Nel caso di assenza o di legittimo impedimento, il  presidente  e'
sostituito dal membro effettivo  piu'  anziano  delle  Forze  armate.
Verificandosi tale sostituzione,  la  commissione  e'  integrata  dal
membro supplente  della  medesima  Forza  armata  cui  appartiene  il
presidente. 
5. I membri supplenti intervengono alle sedute della commissione  nei
casi di assenza o di  legittimo  impedimento  dei  rispettivi  membri
effettivi e hanno, come questi, voto deliberativo. Inoltre, i  membri
supplenti  intervengono  con  potere  di  voto  deliberativo  qualora
chiamati a sostituire i membri effettivi della commissione  nei  casi
previsti dal comma 8. 
6. Le funzioni di segretario della  Commissione  sono  conferite  con
decreto del Ministro della difesa, su  proposta  del  Capo  di  stato
maggiore  della  difesa,  a  un  ufficiale  superiore   in   servizio
permanente,  di  grado  non   inferiore   a   tenete   colonnello   e
corrispondenti. 
7.  La  Commissione,  validamente  costituita  con  l'intervento  del
presidente e dei membri  effettivi,  indicati  in  una  delle  cinque
situazioni  disciplinate  dal  comma  1,  lettera  b),   delibera   a
maggioranza assoluta dei voti e con  l'intervento  di  tutti  i  suoi
componenti. I membri effettivi sono sostituiti dai rispettivi  membri
supplenti in caso di assenza  o  di  legittimo  impedimento.  Non  e'
ammessa l'astensione al  voto  del  presidente  e  dei  membri  della
commissione.  In  caso  di  parita'  di  voti,  prevale  quello   del
presidente. 
8.  Se  le  proposte  di  conferimento  della  ricompensa  riguardano
militari appartenenti a Forze armate diverse ovvero  al  Corpo  della
Guardia  di  finanza,  che  hanno  partecipato  insieme  alla  stessa
impresa, il presidente ha facolta' di convocare di volta in volta  la
Commissione costituita con la  rappresentanza  di  due  membri  delle
Forze armate ovvero del Corpo cui i proposti  appartengono  e  di  un
membro delle altre Forze armate. In caso di parita' di voti,  prevale
quello del presidente. 
9. La Commissione e' convocata per ordine del presidente  e  l'avviso
di convocazione e' comunicato,  a  cura  della  segreteria,  ai  soli
membri effettivi di cui al comma  1,  lettera  b),  interessati  alle
proposte di conferimento poste all'ordine del  giorno,  almeno  sette
giorni prime del giorno di  seduta,  onde  sia  possibile  provvedere
tempestivamente all'eventuale sostituzione di quelli di essi che  non
possano intervenirvi, con i rispettivi membri supplenti. 
10.  La  durata  della  Commissione  e  del  mandato  dei  rispettivi
componenti e' disciplinata dall'articolo 88.