Art. 37 
 
 
                         Funzioni di sindaco 
 
  1. Al professionista che svolge le funzioni di sindaco di societa',
oltre ai compensi per i rimborsi  di  spese  di  cui  al  titolo  II,
spettano onorari specifici per: 
    a) le attivita' di cui agli articoli 2403, primo  comma,  e  2404
del codice civile; 
    b)  la  redazione  della  relazione  al  bilancio  dell'esercizio
precedente, di cui all'articolo 2429 del codice civile, oltre che per
il rilascio di valutazioni, pareri o relazioni poste  dalla  legge  a
carico del sindaco di societa'; 
    c)  la  partecipazione  a  ciascuna  riunione  del  consiglio  di
amministrazione o dell'assemblea, che non porti all'ordine del giorno
l'approvazione del bilancio annuale  di  esercizio,  e  del  comitato
esecutivo, nonche' per la  partecipazione  a  ciascuna  riunione  del
collegio sindacale, ad eccezione di quelle indette  per  le  riunioni
periodiche,  finalizzata  al  controllo  delle   operazioni   sociali
straordinarie, all'esame delle denunzie ai sensi  dell'articolo  2408
del codice civile o comunque  richiesta  da  un  componente  l'organo
amministrativo, o da altri organi della societa', o da altri  enti  o
autorita'. 
  2. L'onorario di cui alla lettera a) del  comma  1  e'  commisurato
sull'ammontare complessivo dei componenti positivi di  reddito  lordi
risultanti dal conto economico dell'esercizio in cui sono  svolte  le
riunioni periodiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico  nel
corso dell'esercizio, a quelli  dell'esercizio  precedente.  Ad  ogni
valore dei componenti positivi di reddito lordi corrisponde  un  solo
onorario  di  riferimento,  determinato,  ad  eccezione   del   primo
scaglione, in relazione alla posizione  dei  componenti  positivi  di
reddito lordi all'interno dello scaglione, come segue: 
    fino a € 258.228,44: € 929,63; 
    da € 258.228,45 a € 2.582.284,49: da € 929,64 a € 1.859,25; 
    da € 2.582.284,50 a € 25.822.844,94: da € 1.859,26 a € 3.718,49; 
    oltre € 25.822.844,94: € 3.718,49 piu' un aumento di € 799,99 per
ogni € 10.000.000,00 o frazione di € 10.000.000,00. 
  L'onorario e' sempre relativo ad un esercizio sociale. Nel caso  di
maggiore o minore durata dell'esercizio sociale o di nomina in  corso
d'esercizio, l'onorario e'  determinato  in  funzione  del  tempo  di
permanenza nella carica. 
  3. L'onorario di cui alla lettera b) del comma 1 e' commisurato  al
maggiore ammontare tra l'importo complessivo  del  patrimonio  netto,
non comprensivo del risultato  d'esercizio,  risultante  dallo  stato
patrimoniale  del  bilancio,  e  l'importo   del   capitale   sociale
sottoscritto. Ad ogni valore  di  patrimonio  netto,  o  di  capitale
sociale sottoscritto, corrisponde un  solo  onorario  di  riferimento
determinato in relazione alla posizione del patrimonio netto,  o  del
capitale sociale  sottoscritto,  all'interno  dello  scaglione,  come
segue: 
    da € 10.000,00 a € 119.999,99: da € 774,69 a € 1.162,04; 
    da € 120.000,00 a € 516.456,89: da € 1.162,05 a € 1.936,71; 
    da € 516.456,90 a € 2.582.284,49: da € 1.936,72 a € 3.098,75; 
    da € 2.582.284,50 a € 10.329.137,97: da € 3.098,76 a € 4.648,11; 
    da € 10.329.137,98 e oltre: €  4.648,12  piu'  un  aumento  di  €
774,69 ogni € 5.164.568,99 o frazione di 5.164.568,99. 
  Qualora si tratti di societa' la cui attivita'  sia  limitata  alla
pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprieta'  o  al
solo godimento di  redditi  patrimoniali,  gli  onorari  previsti  in
questo comma sono ridotti del 50%. Analoga  riduzione  e'  applicata,
qualora la situazione lo giustifichi, nel caso in cui la societa'  si
trovi in  stato  di  liquidazione,  o  in  procedura  concorsuale,  o
comunque non svolga alcuna attivita'. L'onorario di cui alla  lettera
b) del comma 1, relativo ai bilanci straordinari, ed eventualmente al
bilancio consolidato, e' determinato nella misura sopra identificata,
ridotto dal 10% fino al 50%. In ogni caso,  l'onorario  di  cui  alla
lettera b) non puo' superare l'importo di € 60.000,00. 
  4. L'onorario di cui alla lettera c)  del  comma  1  e'  pari  agli
onorari graduali massimi previsti alla lettera  e),  punto  I,  della
tabella contenuta  nell'articolo  26  con  il  valore  della  pratica
determinato in misura pari al  capitale  sociale  sottoscritto  della
societa'. Per la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio  di
amministrazione o dell'assemblea  che  porti  all'ordine  del  giorno
l'approvazione  del  bilancio  annuale  di  esercizio,  spettano  gli
onorari graduali massimi previsti alla lettera  e),  punto  I,  della
tabella contenuta nell'articolo 26  e  il  valore  della  pratica  e'
determinato in misura pari al  capitale  sociale  sottoscritto  della
societa'. 
  5. Qualora il professionista abbia  la  carica  di  presidente  del
collegio i compensi di cui ai commi 2 e 3 sono maggiorati del 50%. 
  6. Gli onorari specifici di cui ai commi 2 e 3 non sono  cumulabili
con gli onorari graduali di cui all'articolo 26. 
  7. Gli onorari del presente articolo  sono  aumentati  fino  ad  un
massimo del 100% in tutti quei casi in cui il collegio  sindacale  e'
chiamato a svolgere specifici nuovi adempimenti in forza di norme  di
legge  entrate  in  vigore  successivamente  all'approvazione   della
presente tariffa, oppure quando ulteriori adempimenti siano richiesti
da altri organi  della  societa',  da  altri  enti  od  autorita',  o
derivino dalla struttura organizzativa della stessa societa'. 
  8. Gli onorari del presente articolo  si  applicano  anche  per  il
professionista che ricopra la carica di revisore, o sindaco, di  enti
privati e di consorzi. 
  9. Le indennita' previste dall'articolo 19 sono cumulabili solo  se
relative ad assenza dallo studio per trasferte al di fuori del comune
dove e' ubicato lo studio stesso. 
  10.  Per  qualsiasi  ulteriore  adempimento  posto  a  carico   del
Presidente o  dei  componenti  del  collegio  saranno  applicati  gli
onorari previsti dalla tabella 1 prevista dall'articolo  26  e  dalle
tabelle 2 e 3, allegate al presente decreto. 
  11.  Al  professionista  designato  a  comporre  il  consiglio   di
sorveglianza  nel  sistema  di  amministrazione  dualistico,  per  le
attivita' di cui alla lettera c)  dell'articolo  2409  terdecies  del
codice civile spettano gli onorari determinati ai sensi dei commi 2 e
3 del presente articolo. 
 
          Note all'art. 37: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2403, 2404, 2408 e
          2409-terdecies del codice civile: 
              «Art.  2403  (Doveri  del  collegio  sindacale).  -  Il
          collegio sindacale vigila  sull'osservanza  della  legge  e
          dello  statuto,  sul  rispetto  dei  principi  di  corretta
          amministrazione   ed   in   particolare    sull'adeguatezza
          dell'assetto  organizzativo,  amministrativo  e   contabile
          adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento. 
              Esercita  inoltre  il  controllo  contabile  nel   caso
          previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma.». 
              «Art. 2404 (Riunioni e deliberazioni del  collegio).  -
          Il collegio sindacale deve  riunirsi  almeno  ogni  novanta
          giorni. La  riunione  puo'  svolgersi,  se  lo  statuto  lo
          consente indicandone  le  modalita',  anche  con  mezzi  di
          telecomunicazione. 
              Il  sindaco  che,  senza   giustificato   motivo,   non
          partecipa durante un esercizio sociale a due  riunioni  del
          collegio decade dall'ufficio. 
              Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che
          viene trascritto nel libro previsto dall'art.  2421,  primo
          comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti. 
              Il collegio sindacale e' regolarmente costituito con la
          presenza  della  maggioranza  dei  sindaci  e  delibera   a
          maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco  dissenziente
          ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio
          dissenso.» 
              «Art. 2408 (Denunzia al  collegio  sindacale).  -  Ogni
          socio puo' denunziare i fatti che  ritiene  censurabili  al
          collegio  sindacale,  il  quale  deve  tener  conto   della
          denunzia nella relazione all'assemblea. 
              Se la denunzia e' fatta da tanti soci che rappresentino
          un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo  nelle
          societa' che fanno  ricorso  al  mercato  del  capitale  di
          rischio, il collegio sindacale deve indagare senza  ritardo
          sui fatti denunziati e presentare  le  sue  conclusioni  ed
          eventuali  proposte  all'assemblea;  deve  altresi',  nelle
          ipotesi  previste  dal  secondo   comma   dell'art.   2406,
          convocare l'assemblea. Lo statuto  puo'  prevedere  per  la
          denunzia percentuali minori di partecipazione.». 
              «Art.  2409-terdecies  (Competenza  del  consiglio   di
          sorveglianza). - Il consiglio di sorveglianza: 
                a) nomina e revoca  i  componenti  del  consiglio  di
          gestione; ne determina il compenso, salvo che  la  relativa
          competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea; 
                b) approva il bilancio di esercizio e,  ove  redatto,
          il bilancio consolidato; 
                c) esercita le funzioni di cui all'art.  2403,  primo
          comma; 
                d)    promuove     l'esercizio     dell'azione     di
          responsabilita' nei confronti dei componenti del  consiglio
          di gestione; 
                e) presenta la denunzia al tribunale di cui  all'art.
          2409; 
                f) riferisce per iscritto almeno una  volta  all'anno
          all'assemblea sull'attivita'  di  vigilanza  svolta,  sulle
          omissioni e sui fatti censurabili rilevati; 
                f-bis) se previsto dallo statuto, delibera in  ordine
          alle  operazioni  strategiche  e  ai  piani  industriali  e
          finanziari della  societa'  predisposti  dal  consiglio  di
          gestione, ferma in ogni caso la responsabilita'  di  questo
          per gli atti compiuti. 
              Lo statuto  puo'  prevedere  che  in  caso  di  mancata
          approvazione del bilancio o qualora lo richieda  almeno  un
          terzo dei  componenti  del  consiglio  di  gestione  o  del
          consiglio di sorveglianza la competenza per  l'approvazione
          del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea. 
              I  componenti  del  consiglio  di  sorveglianza  devono
          adempiere i loro doveri con la  diligenza  richiesta  dalla
          natura dell'incarico. Sono responsabili solidalmente con  i
          componenti del consiglio di  gestione  per  i  fatti  o  le
          omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto
          se avessero vigilato in conformita'  degli  obblighi  della
          loro carica. 
              I componenti  del  consiglio  di  sorveglianza  possono
          assistere alle adunanze del consiglio di gestione e  devono
          partecipare alle assemblee.».