Art. 38. (Regolamento d'esecuzione) Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con gli altri Ministri interessati, e udito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le relative norme integrative e di attuazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 luglio 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - SPATARO - ZOLI - PELLA - VANONI - ALDISIO - CAMPILLI - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI