Art. 46.

  Spetta  alla  Giunta  regionale:  deliberare  i  regolamenti per la
esenzione  delle  leggi approvate dal Consiglio regionale; esercitare
l'attivita'  amministrativa  per  gli affari di interesse regionale e
deliberare i contratti della Regione, salve le attribuzioni riservate
agli  assessori in base al primo comma dell'articolo 34; amministrare
il  patrimonio  della  Regione  e controllare la gestione dei servizi
pubblici  regionali,  affidati  ad  aziende  speciali; predisporre il
bilancio  preventivo  e  presentare  annualmente il conto consuntivo;
deliberare   in   materia  di  liti  attive  e  passive,  rinuncie  e
transazioni;  esercitare  le altre attribuzioni ad essa demandate dal
presente Statuto o da altre leggi.