Art. 47.

  La   Giunta   regionale  deve  essere  consultata  ai  fini  della:
istituzione,  regolamentazione  e modificazione dei servizi nazionali
di  comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare
la Regione.
  La  Giunta regionale deve essere anche consultata in relazione alla
elaborazione   di   trattati   di  commercio  con  Stati  esteri  che
interessino il traffico confinario della Regione o il transito per il
porto di Trieste.
  Il  Governo  della  Repubblica puo' chiedere il parere della Giunta
regionale su altre questioni che interessano la Regione, o la Regione
e lo Stato.