Art. 194.

  Alla  copertura dei maggiori oneri derivanti all'Istituto nazionale
per  l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per la gestione
industria, dall'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del
presente  decreto  si  provvede, fin quando non sara' emanata e sara'
entrata  in  vigore  una  tariffa  dei  premi  che consideri anche la
copertura   degli   oneri  predetti,  con  un'addizionale  sui  premi
dell'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro e le malattie
professionali.
  Per  l'anno  1965  e  per  gli anni successivi l'addizionale di cui
sopra  e'  determinata,  in  relazione  all'effettivo fabbisogno, con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in misura
non superiore al venti per cento.
  I  fondi  introitati  con  l'applicazione dell'addizionale suddetta
sono  esenti  (la  ogni prelevamento di aliquote per contribuzione, a
favore  di Enti pubblici o privati, previste da disposizioni di legge
in vigore.