Art. 198.

  Sono  esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni diritto
e  tassa giudiziaria tutti gli atti del procedimento, i provvedimenti
di  qualunque natura emessi dall'autorita' giudiziaria, nonche' tutti
gli   atti   o   scritti  o  documenti  prodotti  dalle  parti  nelle
controversie che, in dipendenza del presente decreto, sorgano fra gli
infortunati  o  i  loro aventi diritto e l'Istituto assicuratore o le
persone tenute all'obbligo dell'assicurazione.
  Sono anche esenti dalle imposte di bollo e registro e dalle imposte
sulle  assicurazioni e sui contratti vitalizi gli atti concernenti le
assicurazioni  previste  nel  presente  decreto, gli atti relativi ai
pagamenti di indennita' e alle costituzioni di rendita, non esclusi i
processi  verbali,  i  certificati, atti di notorieta' e quanti altri
documenti occorrano in dipendenza del decreto stesso.
  Tutti  gli  atti  e contratti relativi alla gestione dello Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e delle
Casse di cui all'articolo 127, le donazioni ed elargizioni disposte a
loro   favore   sono  esenti  dalle  imposte  di  bollo,  registro  e
ipotecarie.
  Sono  esenti  dalle  tasse  di  concessione  governativa  gli  atti
costitutivi   dell'Istituto,  le  modificazioni  successive  ai  suoi
statuti  e  tutti  gli  altri  atti e documenti che possono occorrere
tanto   all'Istituto   per   se   stesso,   quanto  agli  assicurati,
relativamente  all'esecuzione delle leggi per le assicurazioni contro
gli infortuni sul lavoro.
  Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile le eccedenze attive di
bilancio  dell'Istituto e delle Casse predette, i frutti annuali e le
rendite da essi liquidate.
  Gli  atti  e  i  contratti  stipulati  dall'Istituto  e dalle Casse
predette  per  impiegare  i propri fondi sono soggetti al trattamento
tributario  stabilito  per  gli  atti stipulati dallo Stato. Qualora,
pero',  tali  impieghi  di  fondi  siano  diretti  ad  operazioni  di
finanziamento,  anche  contro  la cessione di annualita' dovute dallo
Stato  o  di  altri  crediti  di  qualsiasi natura, i relativi atti e
contratti  sono  soggetti alla tassa proporzionale di cui all'art. 28
della  tariffa,  allegato  A,  al  regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3269,  a carico della parte sovvenzionata, salvo che questa non abbia
diritto a speciale agevolazione tributaria.
  Sui depositi di titoli pubblici effettuati presso la Cassa depositi
e  prestiti  dall'Istituto e dalle Casse predette e' fissata la tassa
di  custodia  in  ragione di lire una all'anno per ogni mille lire di
capitale  nominale, qualunque sia l'ammontare del deposito ai termini
dello  art.  1  del  regio  decreto-legge  12  gennaio  1928,  n. 38,
convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1396.