Art. 199.

  Le disposizioni del presente titolo si applicano anche agli addetti
alla  navigazione  marittima e alla pesca marittima in quanto non sia
diversamente  stabilito  dalle  speciali  disposizioni  contenute nel
titolo medesimo.
  Per  gli  artigiani,  che prestano abitualmente opera manuale nelle
rispettive  imprese  e che non abbiano dipendenti per i quali ricorra
l'obbligo  assicurativo  a  norma  del presente titolo, nonche' per i
commessi  viaggiatori,  i  piazzisti  e  gli  agenti delle imposte di
consumo,  di  cui  al  terzo  comma  dell'art. 4, le disposizioni del
presente decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1966.