Art. 204.

  I  contratti  di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  stipulati  dal datore di lavoro a favore di
prestatori  d'opera che, in conseguenza del presente decreto, vengono
ad    essere   compresi   tra   le   persone   soggette   all'obbligo
dell'assicurazione  predetta  sono risolti a seguito di richiesta del
datore di lavoro contraente, con effetto dal 1 gennaio 1966.
  Le  imprese  assicuratrici  hanno  pero'  facolta'  di  chiedere la
restituzione proporzionale degli sconti poliennali concessi.
  Qualora  detti  contratti  assicurino altri rischi oltre quelli per
gli  infortuni  sul  lavoro  previsti  dal  presente  decreto, oppure
garantiscano  gli  indennizzi  stabiliti in misure superiore a quella
delle  indennita'  fissate  dal  decreto medesimo, i contratti stessi
sono  mantenuti in vigore per la parte che non riguarda questi ultimi
rischi e per quella eccedente le indennita' predette.
  Le  disposizioni  di cui al presente articolo si applicano anche ai
contratti  di  assicurazione  contro  gli  infortuni  sul lavoro e le
malattie professionali stipulati dagli artigiani per i quali sussiste
l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai sensi
del presente decreto.