Art. 82.
                              (Orfani)

  Gli  orfani  minorenni  del  dipendente civile o militare di cui al
primo  comma  dell'art.  81  ovvero del pensionato hanno diritto alla
pensione  di  riversibilita';  la  pensione  spetta anche agli orfani
maggiorenni  inabili a proficuo lavoro o in eta' superiore a sessanta
anni,   conviventi  a  carico  del  dipendente  o  del  pensionato  e
nullatenenti.
  Sono  considerati  alla pari degli orfani i figli adottivi, purche'
la  domanda  di  adozione  sia  stata presentata dal dipendente o dal
pensionato  prima  del  sessantesimo  anno  di  eta', nonche' i figli
naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, purche' la domanda
di  dichiarazione giudiziale di paternita' sia anteriore alla data di
morte  del  dante  causa.  Qualora non sopravvivano figli legittimi o
legittimati  ovvero  se  essi  non  hanno  diritto  a  trattamento di
riversibilita', tale trattamento spetta anche agli affiliati, purche'
la  domanda di affiliazione sia stata presentata dal dipendente o dal
pensionato prima del compimento del sessantesimo anno di eta'.
  Si  prescinde  dalla  condizione della convivenza quando questa sia
stata  interrotta per motivi di forza maggiore quali l'adempimento di
obblighi  di  servizio,  le  esigenze  di  studio o l'internamento in
luoghi di cura o in altri istituti.
  Agli  orfani  minorenni  del  dipendente civile o militare deceduto
dopo almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver maturato,
rispettivamente, l'anzianita' prevista dall'art. 42, comma secondo, o
dall'art. 52, comma primo, spetta un'indennita' per una volta tanto.