Art. 85.
                       (Condizioni economiche)

  Ai  fini  del  diritto  alla pensione di riversibilita', gli orfani
maggiorenni,  i  genitori  e  i fratelli e le sorelle maggiorenni del
dipendente  statale  o  del pensionato si considerano a carico di lui
quando  questi  forniva  loro,  in  tutto o in parte preponderante, i
necessari mezzi di sussistenza.
  Agli   stessi  fini  si  considera  nullatenente  chi  non  risulti
possessore  di  redditi  assoggettabili all'imposta sul reddito delle
persone  fisiche,  indipendentemente  dalle  modalita' di riscossione
dell'imposta  medesima,  per  un  ammontare superiore a lire 960 mila
annue.
  L'accertamento  delle  condizioni  previste dal precedente comma e'
effettuato  dall'amministrazione  trasmettendo  ai  competenti uffici
finanziari  la  dichiarazione resa dall'interessato sulla sussistenza
delle condizioni medesime.
  Nel  caso  di morte del pensionato residente all'estero, il diritto
alla  pensione di riversibilita' spettante ai familiari suindicati e'
subordinato alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a
quelle previste dal secondo comma, accertabili, ove occorra, mediante
dichiarazione delle competenti autorita' consolari.
  Per  la definizione delle situazioni anteriori al 1 gennaio 1974 si
considera  nullatenente  chi non era assoggettabile, secondo le leggi
allora vigenti, all'imposta complementare.