Art. 91. 
                    (Scomparsa e irreperibilita') 
 
  I congiunti del dipendente o del  pensionato  scomparso,  ai  quali
possa   competere   la   pensione   di   riversibilita',   conseguono
temporaneamente il relativo trattamento quando sia stato nominato  il
curatore ai sensi del primo comma dell'art. 48 del codice civile o vi
sia il legale rappresentante di cui al  secondo  comma  dello  stesso
articolo e purche' sia stato emesso il  provvedimento  di  cessazione
dal servizio. 
  Il trattamento temporaneo e' corrisposto con decorrenza dalla  data
di cessazione dal  servizio  ovvero,  se  la  scomparsa  e'  avvenuta
successivamente, dal giorno  a  cui  risale  l'ultima  notizia  dello
scomparso. Se questi ritorna o se e' provata  la  sua  esistenza,  il
trattamento temporaneo cessa e le rate gia' corrisposte sono imputate
alle competenze di attivita' o di quiescenza a lui spettanti;  se  e'
accertata la sua morte, il trattamento  temporaneo  e'  tramutato  in
pensione. 
  In caso di irreperibilita' per eventi di guerra o connessi  con  lo
stato di guerra si applicano le disposizioni della  legge  1  ottobre
1951, n. 1140.