Art. 78.
                        Assistenti volontari

  L'amministrazione penitenziaria puo', su proposta del magistrato di
sorveglianza,    autorizzare    persone   idonee   all'assistenza   e
all'educazione  a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di
partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli
internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale.
  Gli   assistenti   volontari   possono  cooperare  nelle  attivita'
culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il
quale  ne  coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto
al trattamento.
  L'attivita'   prevista   nei   commi  precedenti  non  puo'  essere
retribuita.
  Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio
sociale  per  l'affidamento in prova, per il regime di semiliberta' e
per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.