Art. 106.

               Rapporto di lavoro a tempo determinato

    1.  Per  la  copertura dei posti di insegnamento del contingente,
temporaneamente   vacanti,   degli   spezzoni  di  orario  e  per  la
sostituzione   del   personale   con   rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato  temporaneamente  assente,  si  stipulano  contratti di
lavoro  a tempo determinato, con le modalita' previste dall'art. 19 e
dall'art. 40, commi 1, 2 e 3.
    2.   A  decorrere  dal  primo marzo  2000,  la  retribuzione  del
personale  docente con incarico a tempo determinato viene parametrata
alla  retribuzione  dell'analogo  personale  in servizio nelle scuole
metropolitane,  ovvero  -  solo  per  i  residenti - a quella locale,
qualora   piu'   favorevole.   Per  il  personale  non  residente  la
retribuzione  complessiva  e' costituita da una retribuzione di base,
pari  alla  retribuzione  dell'analogo  personale  in  servizio nelle
scuole  metropolitane  e da un assegno di sede aggiuntivo, rapportato
alla  durata  del  contratto  stipulato,  individuato  in  una  quota
percentuale   variabile  dell'indennita'  di  sede  prevista  per  il
personale  a  tempo  indeterminato  in servizio nelle scuole italiane
all'estero, in modo che la retribuzione complessiva rimanga invariata
rispetto a quella allo stato percepita.
    3. Le nuove modalita' per la costituzione delle graduatorie e per
il  conferimento  delle  supplenze  dovranno essere raccordate con le
disposizioni  generali in materia di conferimento delle supplenze, di
competenza del MPI.