Art. 125.

                Fruizione del diritto alla formazione

    1.  Il  personale  docente fruisce del diritto alla formazione di
cui all'art. 62.
    2.  Il  MAE  si  impegna  a  individuare,  d'intesa  con  il MPI,
contenuti  e  modalita'  per  la  formazione  iniziale  del personale
finalizzati  alle  specifiche  aree  e  istituzioni  di  destinazione
all'estero. Le iniziative di formazione potranno prevedere interventi
a  livello  centrale  e/o  nella  sede  di  destinazione,  inclusa la
formazione a distanza.