Art. 31. Sanzioni 1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nota all'art. 31: - La legge n. 689/1981 reca: "Modifiche al sistema penale". Il capo I della citata legge concerne le sanzioni amministrative; le sezioni I e II riguardano rispettivamente: "Principi generali" e "Applicazione".