Art. 31. 
                               Sanzioni 
  1. Per  le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  conseguenti  alla
violazione della presente legge si osservano, in quanto  applicabili,
le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge  24
novembre 1981, n. 689. 
 
          Nota all'art. 31:
             -  La  legge  n.  689/1981  reca:  "Modifiche al sistema
          penale". Il capo I della citata legge concerne le  sanzioni
          amministrative;    le    sezioni    I   e   II   riguardano
          rispettivamente: "Principi generali" e "Applicazione".